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Guard rail: vanno installati solo su strade pericolose?

Per il tribunale di Novara, l'ente proprietario di una strada dove si verifica un incidente è tenuto a collocare i guard rail solo se la via è pericolosa


I guard rail

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Tante volte si parla di guard rail, cioè di quelle barriere di protezione poste a lato delle strade e concepite per contenere il veicolo quando questo sta per uscire fuori dal sedime, magari per uno sbandamento o per altre cause.
Istintivamente verrebbe da dire che questi sistemi di tutela dovrebbero essere sempre installati dall'Ente proprietario e manutentore dei vari tratti viari, proprio per garantire costantemente e al meglio la sicurezza dei flussi di traffico veicolare, di qualunque tipo esso sia.

Guard rail e risarcimento del danno

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I giudici, però, non la pensano sempre così.

Un esempio di tanto lo possiamo trarre dall'ultima sentenza del Tribunale civile di Novara, la n. 4 dell'11 gennaio 2022.
Ecco: in questa sentenza il giudice ritiene che i guard rail vadano effettivamente installati solo su quei tratti di strada oggettivamente pericolosi, non su qualsiasi arteria viaria.
Questa impostazione e conclusione comporta, come è facile intuire, una diretta conseguenza sul piano dell'eventuale procedimento per il risarcimento del danno.
In buona sostanza: potrebbe essere respinta l'eventuale domanda di risarcimento dei danni subiti dalla vittima di un sinistro, ad esempio il conducente di una bicicletta o di un motorino; ma pensiamo pure al danno rivendicato dagli eredi della vittima principale dell'evento sinistroso.
Domanda respinta in quanto potrebbe rimanere non dimostrata la pericolosità del tratto percorso, dal momento che quella strada magari era un lungo rettilineo con asfalto perfettamente steso, senza buche o ostacoli di sorta, con visibilità ampia e profonda sia frontalmente che lateralmente: insomma, senza pericoli effettivi.

La domanda di risarcimento

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Dunque, alla luce di questa ben argomentata pronuncia, a chi si appresta a presentare la domanda di risarcimento per danni provocati da cose in custodia e per mancanza colpevole di guard rail a lato strada, a questo punto va consigliata prudenza e una meticolosa valutazione tecnica sia della proprietà della strada percorsa dalla vittima, sia dell'obbligatorietà o meno, da parte dell'ente proprietario, di dover per forza installare le barriere di protezione laterali alla via.
In altri termini, la domanda di risarcimento potrà certamente essere presentata: la cosa importante però, al fine di non vedersela respinta, sarà certamente quella di sostenerla con un robusto supporto probatorio, idoneo a dimostrare che proprio quella rete viaria al momento del sinistro necessitava delle barriere di contenzione cui parliamo.
Questo perchè, nella visione del giudice di Novara, le regole di comune prudenza e le stesse disposizioni regolamentari in materia di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem leadere, l'apposizione di una recinzione o barriera a lato strada nei tratti non pericolosi.
Quindi attenzione a come si procede in sede di giudizio per la rivendicazione del danno.

Altre informazioni?
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Data: 20/03/2022 20:00:00
Autore: Francesco Pandolfi