Art. 128 Costituzione
- Il testo dell'articolo 128 della Costituzione
- L'abrogato art. 128 della Costituzione
- La riforma del 2001
- Il decentramento amministrativo
Il testo dell'articolo 128 della Costituzione
[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.]
L'abrogato art. 128 della Costituzione
L'art. 128 della Carta è stato abrogato per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale è intervenuta drasticamente sull'intero Titolo V.
Il contenuto della disposizione in commento, così come quello dell'art. 115, è stato trasposto nell'attuale art. 114, con conseguente ridefinizione dei rapporti tra Stato ed enti locali ma anche tra enti locali stessi.
Nello specifico, l'art. 128 prevedeva che le Province e i Comuni sono enti autonomi, in conformità ai principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
La riforma del 2001
La legge costituzionale n. 3 del 2001 è intervenuta sul Titolo V della Costituzione, al fine di attuare in maniera piena il principio di autonomia degli enti locali, i quali oggi trovano una più specifica collocazione all'interno dell'art. 114.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 5 della Carta, la riforma garantisce piena dignità a tali enti, i quali vengono menzionati a partire dai più piccoli, ovvero i Comuni.
Nell'art. 114 della Costituzione viene, altresì, introdotto il riferimento alle Città metropolitane, quale ente intermedio tra Province e Regioni, sconosciuto al dettato costituzionale prima della riforma.
La piena autonomia degli enti locali viene attuata attraverso il riconoscimento di poteri pregnanti, anzitutto di natura legislativa e regolamentare, ma anche statutaria e finanziaria.
Il decentramento amministrativo
La legge costituzionale n. 3 del 2001, in altri termini, dà piena attuazione al c.d. decentramento amministrativo "a Costituzione invariata".
In attuazione del principio di sussidiarietà verticale, di derivazione comunitaria, le funzioni amministrative devono essere svolte a partire dall'ente più piccolo, in quanto più vicino ai cittadini e presuntivamente più idoneo a soddisfare le esigenze della collettività.
L'intervento dell'ente superiore è legittimato solo nel caso in cui si dimostri più adeguato a soddisfare i bisogni della comunità di riferimento o laddove sia necessario per esigenze di differenziazione territoriale e sociale.
Autore: T.B.