Art. 132 Costituzione
- Il testo dell'articolo 132 della Costituzione
- Le variazioni territoriali nella Costituzione
- Fusione o creazione di Regioni
- Le variazioni territoriali di Comuni e Province
Il testo dell'articolo 132 della Costituzione
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Le variazioni territoriali nella Costituzione
L'art. 132 della Costituzione disciplina in maniera puntuale le variazioni territoriali degli enti locali. In particolare, al comma 1 sono previste le ipotesi di fusione di Regioni esistenti o creazione di nuove Regioni, mentre al comma 2 si contempla il caso in cui la variazione territoriale riguardo Comuni e Province. La fusione di Comuni, peraltro, è un tema di grande attualità e ha posto non pochi interrogativi.
Fusione o creazione di Regioni
L'art. 131 della Costituzione determina il numero, il nome e i confini delle Regioni italiane: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Pertanto, per determinare la creazione di nuove Regioni o la fusione tra Regioni esistenti occorre una legge costituzionale, da approvare con un iter particolare che vede il coinvolgimento sotto più profili della collettività di riferimento.
L'approvazione della legge è, infatti, subordinata alla richiesta di un numero di Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta deve essere approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Inoltre, devono essere sentiti i Consigli regionali.
La creazione di nuovi enti è subordinata anche alla sussistenza di un numero minimo di un milione di abitanti.
Il rispetto dei limiti suddetti e il coinvolgimento, diretto e indiretto, delle popolazioni locali nel procedimento di approvazione, rende questa legge costituzionale speciale rispetto allo schema generale di cui all'art. 138 della Carta.
Le variazioni territoriali di Comuni e Province
Maggiori problematiche pone il comma 2 dell'art. 132, il quale dispone che Comuni e Province possano essere distaccate da una Regione ed essere aggregate ad un'altra.
In questo caso, non occorre una legge costituzionale ma è sufficiente una legge ordinaria o l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle Province o dei Comuni interessati espressa mediante referendum.
La Corte costituzionale, a questo proposito, è intervenuta con sentenza n. 334 del 2004 a specificare che per "popolazioni interessate" si intendano esclusivamente i cittadini degli enti locali territoriali direttamente coinvolti nel distacco, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni locali.
Autore: T.B.