Art. 125 Costituzione
- Il testo dell'art. 125 della Costituzione
- Il testo previgente dell'art. 125 della Costituzione
- La riforma del Titolo V della Costituzione
- La giustizia amministrativa
Il testo dell'art. 125 della Costituzione
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Il testo previgente dell'art. 125 della Costituzione
La formulazione originaria dell'art. 125 della Carta prevedeva una delle possibili forme di controllo che lo Stato aveva il potere di esercitare sugli atti amministrativi della Regione.
Nello specifico, la disposizione, in combinato disposto con gli artt. 124 e 126 della Carta, completava un sistema articolato di controllo, che trovava la sua ragione giustificatrice nel rapporto gerarchico che legava lo Stato alle autonomie locali.
L'art. 125 prevedeva espressamente che un organo dello Stato, ovvero la Commissione di controllo, con sede nel capoluogo della Regione e allora dipendente strutturalmente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, esercitasse un controllo di legittimità sugli atti amministrativi e, in casi tipici e tassativi individuati dalla legge, anche un controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
La riforma del Titolo V della Costituzione
La legge costituzionale n. 3 del 2001, modificando in maniera consistente l'intero Titolo V della Carta, è intervenuta anche sull'art. 125.
In particolare, la riforma ha abrogato il comma 1 della disposizione in commento, abolendo in maniera totale e definitiva, secondo l'impostazione dottrinale prevalente, il controllo statale sugli atti amministrativi della Regione.
La lettera della norma prevede oggi l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado dislocati a livello regionale, competenti ad effettuare il controllo di legittimità e, in ipotesi eccezionali e tassative previste a livello legislativo, anche di merito sugli atti amministrativi di queste autonomie locali.
I Tar, di fatto istituiti con legge n. 1034 del 1971, sono espressione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.. Questa impostazione decentrata, del resto, ha investito nel corso del tempo tutte le funzioni di carattere amministrativo, ma anche quelle di carattere giurisdizionale (su atti amministrativi).
La giustizia amministrativa
I Tar rappresentano gli organi di primo grado della giustizia amministrativa, competenti a giudicare la legittimità e talvolta anche il merito dell'azione amministrativa.
Il sistema è completato dal Consiglio di Stato, quale organo di giustizia amministrativa di secondo grado, che svolge anche un'importante funzione nomofilattica.
Autore: T.B.