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Art. 133 Costituzione

Significato e commento dell'art. 133 della Costituzione. La disposizione costituzionale consente di attuare delle modifiche al territorio amministrativo dello Stato mediante il cambiamento dell'ambito provinciale e l'istituzione di nuovi Comuni


Il testo dell'articolo 133 della Costituzione

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"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

Ratio legis dell'art. 133 della Costituzione

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La disposizione costituzionale consente di attuare delle modifiche al territorio amministrativo dello Stato mediante il cambiamento dell'ambito provinciale e l'istituzione di nuovi Comuni. La ragione alla base di tale previsione è da riconoscere nell'opportunità di adeguate l'assetto amministrativo alle esigenze nuove ed eventuali della popolazione, determinando così anche un miglioramento nell'utilizzo delle risorse e nelle funzionalità degli apparati burocratici.

Art. 133 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione non si limita soltanto a riconoscere la possibilità di disporre delle modifiche all'assetto provinciale, ma stabilisce anche le modalità con cui farle. Di fatti, tale intervento necessita di una riserva di legge assoluta e, quindi, dell'approvazione di una legge formale da parte delle Camere.
In questo contesto, è obbligatoria la consultazione della Regione interessata dalla modifica delle circoscrizioni provinciali, ma il suo parere non risulta essere vincolante. Diversamente, le Regioni a Statuto Speciale godono di un potere esclusivo nella gestione dell'ordinamento relativo agli enti locali.

Art. 133 comma 2 della Costituzione

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Il secondo comma dell'articolo in oggetto sancisce la possibilità per la Regione di istituire nuovi Comuni o di modificarne alcuni aspetti amministrativi, come la relativa denominazione e l'assetto territoriale. In questo caso, l'intervento di modifica o di istituzione di nuove realtà locali deve avvenire tramite legge regionale. L'iniziativa alla modifica può provenire direttamente dai Comuni oppure, in una fase preliminare, la Regione è tenuta a consultare la popolazione del Comune o dei Comuni interessati per la valutazione delle esigenze e delle opportunità che sono alla base di tale intervento. Al riguardo la norma non definisce le modalità con cui richiedere il parere della popolazione, ma è pacifico che ciò debba avvenire tramite referendum consultivo.
Infine, sebbene la fase di consultazione sia obbligatoria, il parere fornito dal popolo non risulta essere vincolante per la decisione della Regione, la quale potrebbe anche non adeguarsi alla volontà che viene espressa.

Data: 05/03/2022 06:00:00
Autore: T.B.