Decreto ingiuntivo: guida e modello Marina Crisafi - 13/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Rilevatori automatici di infrazioni semaforiche: approvazione o omologazione?

E la delibera di Giunta: è indispensabile oppure no? La sentenza del Tribunale di Ivrea fornisce chiarimenti in materia


Omologazione e approvazione

Non bastavano i chiarimenti del Ministero dei Trasporti che, con ben tre note, rispettivamente del 28.02.2007, 19.02.2018 e 11.11.2020, aveva già precisato che approvazione ed omologazione sono due procedure alternative, perfettamente equivalenti fra di loro.

Ora, finalmente, l'eterno dilemma è stato sciolto dal Tribunale di Ivrea (sentenza n. 75/2022 sotto allegata): omologazione ed approvazione sono provvedimenti equipollenti fra loro.

Secondo il Giudice eporediese, ciò si desume dalla stessa norma di legge: l'art.201 C.d.S., infatti, si riferisce alternativamente all'omologazione e all'approvazione, lasciando così intendere la sostanziale equivalenza di tali provvedimenti, stante la previsione di un unico procedimento volto ad accertare i requisiti tecnici necessari.

Ma non solo.

Mancanza delibera giunta comunale: multe invalide?

Il Tribunale di Ivrea ha sgombrato il campo ad un'altra dibattuta questione: la mancanza di autorizzazione della Giunta Comunale all'installazione del rilevatore comporta l'invalidità dei verbali di contravvenzione?

Risposta negativa, con buona pace di tutti i multati.

Il Tribunale di Ivrea, infatti, richiamando la sentenza n.992/2020 del Tribunale di Torino, ha evidenziato che la mancanza di autorizzazione della Giunta comunale all'installazione del rilevatore di infrazioni semaforiche è un elemento estraneo alla fattispecie costitutiva dell'illecito e, pertanto, non può comportare l'invalidità dei verbali di contravvenzione.

Morale della favola: una sonora condanna per l'incauto multato, il quale, oltre a dover pagare la sanzione pecuniaria, è stato pure condannato a rimborsare le spese legali di primo e secondo grado nonché a versare il doppio del contributo unificato.

Data: 07/03/2022 06:00:00
Autore: Francesca Comacchio