Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti
- Disciplina Superbonus 110%
- Cosa succede in caso di danno
- Responsabilità solidale del tecnico incaricato nei confronti dello Stato
- Responsabilità civile tecnico incaricato nei confronti del committente
- Responsabilità del professionista per la perdita dei benefici fiscali
- Altre possibili conseguenze in sede amministrativa e penale
Disciplina Superbonus 110%
La disciplina del Superbonus 110%, introdotta dal cosiddetto decreto rilancio sta dando grande slancio al settore delle costruzioni e pone i professionisti che operano nel settore tecnico–edile al centro e quale fulcro di una serie di verifiche ed attestazioni sui presupposti per accedere alle agevolazioni.
Tali attività spaziano dalla verifica della conformità urbanistica alla idoneità dell'immobile e del committente fino ad orientare quest'ultimo sulle spese detraibili con la verifica dei massimali, per non dimenticare la duplice verifica, sia durante i lavori che alla fine degli stessi, in ordine al rispetto dei requisiti tecnici richiesti e della congruità della spesa sostenuta.
Cosa succede in caso di danno
Ma che cosa succede in caso di danno dovuto a negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme?
In questi casi il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile, amministrativa e penale del danno causato da solo o in solido con l'impresa, dal momento che l'articolo 2055 codice civile stabilisce che, se un fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in via tra loro solidale a risarcire il danno nei confronti del cliente/committente.
Ne deriva che:
- Ingegneri;
- Architetti;
- Geometri;
- Costruttori;
- Fornitori;
- Commercialisti che rilasciano il visto di conformità,
potrebbero essere solidalmente responsabili se a loro è imputabile il danno.
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 attribuiscono ai tecnici incaricati della progettazione di edifici, impianti e strutture, della direzione lavori e del collaudo statico un doppio ruolo: quello di attestatore ed asseveratore ("asseverare" in questo senso va inteso come sinonimo di "assicurare" e "garantire") della presenza dei requisiti tecnici che consentono di accedere al Superbonus e quella di prestatore di opera intellettuale, disciplinato dall'art. 2230 codice civile e seguenti.
Responsabilità solidale del tecnico incaricato nei confronti dello Stato
In particolare, l'articolo 121 del decreto rilancio stabilisce che, nel caso in cui vengano meno anche in via parziale i requisiti che garantivano ai soggetti beneficiari (di norma, il committente) il diritto al superbonus, l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero nei loro confronti dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi (4% all'anno) e sanzioni tributarie (30% dell'importo non versato, ridotta alla metà in caso di ravvedimento entro 90 giorni nell'ipotesi più favorevole).
In primo luogo, è quindi il committente o, meglio, il soggetto beneficiario a subire il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma tale recupero si potrebbe estendere ai professionisti e alle imprese se venissero riconosciuti corresponsabili dell'evento dannoso; in altre parole, il comma VI dell'articolo 121 legittima l'Agenzia delle Entrate ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali responsabili in via solidale, nell'ipotesi in cui i soggetti che intervengono nei lavori (denominati "fornitori") abbiano concorso nella violazione.
Come sappiamo, numerosi sono i soggetti che intervengono nei lavori: il progettista strutturale e quello architettonico, il collaudatore, l'impresa e il professionista fiscale.
Va detto che l'ipotesi di "concorso nella violazione" di professionisti ed imprese descritta dall'articolo 121 potrebbe ricorrere in quei casi (che spero saranno una minoranza) di connivenza e palese malafede, mentre potrebbe essere meno infrequente il caso di un errore commesso in buona fede dal professionista.
Responsabilità civile tecnico incaricato nei confronti del committente
In questo caso il professionista potrebbe, però, subire una causa civile da parte del committente, che ha perso il superbonus oltre ad essere gravato delle sanzioni fiscali.
Venendo a questo rischio il professionista dovrà operare con prudenza e perizia per quanto riguarda la propria parte specialistica, ma dovrà anche cercare di mantenere un minimo di controllo su tutta la pratica; fondamentale è la sinergia tra i soggetti coinvolti, il progettista strutturale e quello architettonico, il collaudatore, l'impresa e il professionista fiscale (che attesta la regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione), perché un errore dell'uno di fatto coinvolge anche l'altro.
In merito al Sismabonus, ad esempio, l'asseverazione rilasciata dal progettista strutturale si estende anche alla congruità degli importi relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti, massetti, …), ma tale valutazione può essere compiuta solo in sinergia con il progettista architettonico, la cui opera si intreccia con quella del progettista della struttura.
Nel caso di un contenzioso per un errore progettuale sono numerose le sentenze che condannano in solido tutti i professionisti coinvolti e l'impresa.
D'altro canto, se è vero che il tecnico incaricato potrebbe essere esposto a pretese risarcitorie da parte del committente per il mancato riconoscimento del Superbonus, è anche vero che tali pretese andranno dimostrate in giudizio, mediante applicazione delle norme sull'inadempimento della prestazione intellettuale.
Qui non esiste alcun automatismo, ma nell'ambito della responsabilità civile viene in rilievo l'articolo 1176 comma secondo del codice civile, secondo cui la diligenza del professionista si deve valutare caso per caso con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Per fare un esempio, appare evidente che un termotecnico non potrà essere ritenuto responsabile in solido nel caso della revoca del contributo per problematiche connesse alle asseverazioni del Sismabonus; viceversa, il progettista strutturale non dovrebbe rispondere nei casi di problematiche agli impianti e al cappotto; questo per chiarire che ogni caso andrebbe valutato singolarmente e in concreto.
Responsabilità del professionista per la perdita dei benefici fiscali
Riassumendo, in ipotesi di irregolarità il primo a subirne le conseguenze è il committente, che rischia di perdere del tutto o in parte il beneficio fiscale del Superbonus.
Sono molteplici i controlli a cui può essere sottoposta la pratica; eventuali problematiche potrebbero emergere sotto il profilo:
- mancanza dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario;
- mancanza dei requisiti tecnici-prestazionali degli interventi;
- errata attestazione degli stessi da parte del tecnico;
- errata attestazione della congruità della spesa per irregolarità urbanistiche o edilizie preesistenti, eccetera.
In tutti questi casi l'Agenzia delle Entrate si attiverà per recuperare l'importo indebitamente fruito nei confronti del beneficiario.
A cascata, se il beneficiario-committente riterrà che la perdita dei benefici fiscali sia stata causata da un errore di un professionista intervenuto a qualsiasi livello della pratica - nella fase di pianificazione, in quella di progettazione o nella realizzazione dell'intervento – dovrà intentare nei suoi confronti una causa civile mirata al risarcimento dei danni, sanzioni dell'Agenzia delle Entrate comprese.
Se al termine di tale causa civile il Giudice riconoscerà un errore del professionista e il nesso causale tra la sua condotta e il danno, solo con la sentenza di condanna scatterà il dovere per il professionista di risarcire il committente.
Altre possibili conseguenze in sede amministrativa e penale
Nel momento in cui il professionista rilascia la dichiarazione di asseverazione dichiara che i dati forniti sono veri e potrebbe astrattamente essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 481 del codice penale.
È il caso della falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in cui il professionista risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella dichiarazione di asseverazione.
Sono, inoltre, previsti alcuni illeciti amministrativi in caso di "asseverazioni non veritiere" e di "APE infedele", che prevedono sanzioni pecuniarie di alcune migliaia di euro.
Un'importante annotazione è quella relativa alla polizza di assicurazione, che non copre le sanzioni amministrative né tantomeno quelle penali.
Con riferimento, infine, ai controlli di natura tecnica e fiscale e previsto che l'ENEA li effettui a campione in una percentuale che non supera lo 0,5 delle richieste, dando priorità agli interventi che godono del bonus 110% e a quelli che prevedono una spesa maggiore.
Mentre, dal lato fiscale i poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate si estendono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi con l'ultima rata di beneficio.
Esempio: lavori nel 2022 con recupero di somme in 5 rate annuali a partire dalla dichiarazione 2023 per i redditi 2022; ultima dichiarazione con agevolazioni 2027 per i redditi 2026; scadenza poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate: 31 dicembre 2032.
Invece, nell'ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura la notifica dell'atto di recupero da parte dell'agenzia delle entrate potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
avv. Nicola Caltroni caltroni@studiolegale.vr.it
avv. Emanuele Caobelli caobelli@studiolegale.vr.it
Data: 08/03/2022 06:00:00Autore: Nicola Caltroni