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Ius Scholae: cittadinanza dopo 5 anni di scuola

Lo ius scholae fa acquisire la cittadinanza al minore nato in Italia o sul territorio da prima dei 12 anni e con 5 anni di scuola in Italia


Ius scholae: adottato dalla Commissione il testo unico base

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La Commissione Affari costituzionali adotta il testo Unico base sullo ius scholae finalizzato a modificare la legge sulla cittadinanza italiana grazie al voto trasversale delle destre e delle sinistre, che fa ben sperare. Il testo base è opera di Giuseppe Brescia e riunisce le seguenti proposte di legge: C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.

L'adozione del testo da parte della Commissione è solo il primo passo naturalmente verso l'eventuale e futura riforma della cittadinanza, che potrebbe includere lo ius scholae, anche se prima del voto in Camera e Senato, potrebbero intervenire proposte di emendamento.

Legge sulla cittadinanza da aggiornare

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La modifica della legge sulla cittadinanza si rende necessaria perché, come ha precisato Brescia nel suo discorso di presentazione del testo, occorre prendere atto delle profonde trasformazioni che la società italiana ha subito nel corso degli anni.

Nelle ultime legislature ci sono stati diversi tentativi, non andati poi a buon fine, che non hanno fatto altro che illudere tutti quei giovani stranieri che condividono i banchi di scuola con i ragazzi italiani. Per loro è necessario portare avanti una legge che è anche una battaglia di civiltà.

Il testo non contiene riferimenti allo ius soli, bensì allo ius scholae, improntato alla fiducia nei confronti di tutti quegli stranieri che vogliono integrare i loro figli in Italia, ma anche nei confronti dei dirigenti scolastici e degli insegnanti "che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione."

Ma vediamo cosa prevede il testo composto da soli due articoli, dei quali il primo dedicato principalmente allo ius scholae e il secondo alle disposizioni di coordinamento e finali.

Ius Scholae: come funziona

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Il testo, composto da sue soli articoli, prevede al comma 1 la modifica della legge sulla cittadinanza n. 91/1992 attraverso l'aggiunta, all'articolo 4, dopo il comma 2 del comma 2 bis dedicato allo ius scholae.

La disposizione prevede che "Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o per corsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana."

Dichiarazione di volontà dell'interessato e dei genitori

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La sussistenza di questi requisiti deve essere però accompagnata da una dichiarazione di volontà, che deve essere espressa dal minore prima del compimento dei 18 anni e da entrambi i genitori (residenti in Italia) o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Come precisa il nuovo art. 23 bis previsto dal testo base "ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale."

Detta manifestazione di volontà però, per essere efficace, deve essere espressa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore e va annotata nel registro dello stato civile.

A tal fine, l'ufficiale dello stato civile, sei mesi prima del compimento dei 18 anni del minore, deve informarlo della facoltà di acquisire la cittadinanza, indicando i requisiti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di questo obbligo informativo sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età il minore:

Cittadinanza: Testo Unico entro 6 mesi

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Il secondo articolo del testo unificato prevede infine che entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo con regolamento si provvederà a riordinare, coordinare e raccogliere in un unico testo, le disposizioni in materia di cittadinanza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione. Termine di 30 giorni invece per il parere del Consiglio di Stato.

Data: 11/03/2022 19:00:00
Autore: Annamaria Villafrate