Art. 83 Costituzione
- Il testo dell'articolo 83 della Costituzione
- L'elezione del Presidente della Repubblica
- La convocazione per l'elezione del Capo dello Stato
- La rappresentanza degli enti locali
- La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica
- Lo scrutinio segreto
Il testo dell'articolo 83 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] (1) in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
L'elezione del Presidente della Repubblica
L'art. 83 della Costituzione disciplina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, quale organo "super partes" che, tra le altre, svolge un'importante funzione di garanzia e di rappresentanza dell'unità nazionale.
Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, ovvero l'insieme dei componenti della Camera dei Deputati, che ne conta 630, e del Senato della Repubblica, formato da 321 senatori, compresi sei senatori a vita.
Il Parlamento in seduta comune è integrato, inoltre, da tre delegati per ciascuna Regione, tranne la Valle d'Aosta che ha un solo rappresentante date le piccole dimensioni e il numero di abitanti.
I primi due commi dell'art. 83 sono il frutto di un compromesso tra chi, in sede di Assemblea Costituente, propendeva per l'elezione ad opera delle sole Camere e chi voleva che il capo dello Stato fosse eletto direttamente dal popolo.
La convocazione per l'elezione del Capo dello Stato
La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali viene effettuata trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Presidente della Repubblica in carica.
Nello specifico, la convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati, il quale presiede anche le sedute di voto, che si tengono nell'Aula di Palazzo Montecitorio.
La rappresentanza degli enti locali
La scelta di integrare il numero dei parlamentari con i delegati regionali testimonia che il Presidente della Repubblica è rappresentante anche delle autonomie locali. Nello specifico, il comma 1 dell'art. 83 della Costituzione prevede che i rappresentanti siano eletti dal Consiglio regionale in modo tale che vengano rappresentate anche le minoranze.
La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica rappresenta la massima carica istituzionale, che riunisce in sé un ruolo di garanzia e imparzialità rispetto alla tripartizione dei poteri. Per questo motivo, la procedura per la sua elezione è particolarmente complessa e richiede una maggioranza qualificata.
Il comma 3 dell'art. 83 della Carta richiede la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni, per le prime tre votazioni. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell'assemblea (ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto).
Lo scrutinio segreto
La Costituzione prevede che, per l'elezione del Presidente della Repubblica, si proceda a scrutinio segreto, quale regola generale per la votazione sulle persone.
Lo spoglio dei voti viene effettuato dal Presidente della Camera.
Data: 21/03/2022 21:00:00
Autore: T.B.