Art. 85 Costituzione
- Il testo dell'articolo 85 della Costituzione
- Il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano
- La durata in carica del Presidente della Repubblica
- Le cause di cessazione dalla carica
- La rieleggibilità del Presidente della Repubblica
Il testo dell'articolo 85 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano
Il Capo dello Stato, all'interno del nostro ordinamento, è una figura istituzionale di rilievo costituzionale, connotata da un particolare prestigio, dato il ruolo svolto.
Il Presidente della Repubblica, in particolare, è un organo di garanzia.
A differenza del regime precedente all'entrata in vigore della Costituzione, il Capo dello Stato non fa parte dell'esecutivo (come previsto dall'art. 5 dello Statuto Albertino) ma è una figura "super partes", collocata al di fuori della tripartizione dei poteri. Tra le varie sfere di competenza indicate all'art. 87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è, infatti, l'organo che rappresenta l'unità nazionale.
La durata in carica del Presidente della Repubblica
Il Capo dello Stato rimane in carica per 7 anni.
La durata del suo mandato, superiore a quella ordinaria delle Camere, è garanzia di imparzialità: in altre parole, la possibilità che venga eletto nuovamente dalle stesse Camere è estremamente bassa, così come il rischio che il Presidente sia legato eccessivamente alla maggioranza politica.
Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti delegati per ciascuna Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno.
L'art. 85 prevede che, trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato, il Presidente della Camera dei Deputati convochi il Parlamento e i delegati regionali, per procedere alle elezioni. Tuttavia, se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove e, nelle more, i poteri del Presidente in carica sono prorogati in via eccezionale.
Le cause di cessazione dalla carica
Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato del Presidente della Repubblica cessa per altre cause, di cui alcune previste in via espressa dalla Costituzione.
Il Capo dello Stato può dimettersi volontariamente dall'incarico, essere destituito in caso di messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione o decadere per perdita di uno dei requisiti di eleggibilità. La morte costituisce una causa naturale di cessazione dalla carica, così come l'impedimento permanente, dovuto a gravi malattie.
La rieleggibilità del Presidente della Repubblica
La Costituzione nulla prevede sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica. Nel silenzio del legislatore, la storia italiana racconta di Presidenti della Repubblica che hanno svolto due mandati consecutivi, tra cui, da ultimo, Giorgio Napolitano e l'attuale Sergio Mattarella.
Data: 26/03/2022 08:00:00Autore: T.B.