Lettera di impegno all'assunzione
- Cos'è la lettera di impegno all'assunzione
- Forma della lettera di impegno all'assunzione
- Contenuto della lettera di impegno all'assunzione
- Lettera di impegno all'assunzione non rispettata dal datore
- Recesso del lavoratore dalla lettera di impegno all'assunzione
Cos'è la lettera di impegno all'assunzione
La lettera di impegno all'assunzione è una scrittura privata che contiene l'impegno del solo datore o di questo e del lavoratore, a stipulare in seguito un contratto vero e proprio.
Alla lettera di impegno all'assunzione si ricorre quando un'azienda è in cerca di un collaboratore, lo trova, ma questo è ancora legato a un'azienda, con la quale però non ha intenzione di proseguire il rapporto di lavoro, ma deve necessariamente rispettare certe tempistiche, legate anche al preavviso delle dimissioni che intende dare al suo attuale datore di lavoro.
Come si deduce da quanto abbiano detto, sono due i tipi di lettera di impegno:
- quella che vincola il solo datore di lavoro perché è solo lui ad assumersi l'impegno ad assumere il lavoratore;
- quella che vincola entrambe le parti perché la scrittura viene sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Vediamo quando si utilizzano queste lettere e in che cosa si differenziano.
Lettera vincolante per una o entrambe le parti
Il primo tipo di lettera, ossia quella che vincola solo il datore di lavoro, viene predisposta in genere quando non si ha intenzione di forzare la mano al lavoratore, lasciandolo libero di decidere se assumersi o meno il nuovo impegno lavorativo.
In questo caso, dal punto di vista giuridico ci troviamo di fronte all'istituto dell'opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c. il quale dispone che "Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329."
Trattasi di un accordo nel quale il proponente, ossia il datore, si trova in una posizione di svantaggio rispetto al lavoratore, a cui è concessa l'opzione. La lettera di impegno all'assunzione che vincola solo il datore impegna infatti solo questo soggetto a mantenere ferma la proposta mentre attribuisce al lavoratore opzionario il diritto di concludere il contratto.
Il secondo tipo di lettera invece, che vincola il datore e il lavoratore a stipulare il contratto di assunzione entro un termine determinato, è un vero e proprio negozio bilaterale con il quale le parti si vincolano a stipulare il contratto di lavoro entro un tempo determinato.
Nel momento in cui le parti, nel rispetto di questo accodo, procederanno alla stipula del contratto di lavoro, la lettera di impegno all'assunzione redatta in via preliminare si risolverà e sarà sostituita dal contratto di lavoro vero e proprio.
Fac-simile lettera di impegno all'assunzione
In allegato un fac-simile di lettera di impegno all'assunzione scaricabile anche in pdf.
Forma della lettera di impegno all'assunzione
La legge non si occupa di disciplinare nello specifico la forma della lettera di impegno all'assunzione del lavoratore. Per cui è necessario fare riferimento a cosa dispone il codice civile per documenti similari e se esistono delle norme che riguardano il mondo del lavoro, a cui si può fare riferimento, per comprendere se è preferibile una certa forma piuttosto che un'altra.
Cercando tra le fonti indicate sono due le norme che, combinate tra loro, costituiscono un valido riferimento per comprendere se la lettera di impegno all'assunzione deve essere redatta o meno in forma scritta.
La prima norma è contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 1997, che ha dato attuazione alla direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L'art. 1 di detto decreto, dedicato proprio all'obbligo di informazione che grava sul datore di lavoro pubblico e privato, dispone a un certo punto che "l'obbligo informativo nei confronti del lavoratore può essere assolto nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto."
La seconda norma che entra in gioco, visto che, come abbiamo anticipato, la lettera di impegno all'assunzione firmata da datore e lavoratore è assimilabile a un preliminare che impegna le parti alla stipula del contratto di lavoro vero e proprio è proprio l'art. 1351 c.c. il quale dispone che: "Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo."
Contenuto della lettera di impegno all'assunzione
Il contenuto della lettera di impegno all'assunzione deve corrispondere a quello del contratto definitivo di assunzione, per cui deve essere molto dettagliato. Questi i dati da indicare:
- dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;
- tipo di rapporto di lavoro;
- luogo di svolgimento del lavoro;
- inquadramento ossia qualifica, mansioni affidate al lavoratore e livello;
- durata del rapporto di lavoro (indeterminato o determinato);
- contratto collettivo applicato al rapporto;
- retribuzione riconosciuta;
- periodo di prova, se previsto dal contratto collettivi;
- durata e modalità di fruizione delle ferie;
- termine di preavviso in caso di recesso contrattuale.
In base al tipo di contratto è possibile introdurre e specificare condizioni o clausole ulteriori, come ad esempio il patto di non concorrenza e il diritto di precedenza del lavoratore qualora il datore decida di assumere a tempo indeterminato.
È inoltre possibile prevedere la clausola risolutiva espressa, che serve per tutelare il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore non rispetti gli accordi e non si presenti al lavoro. È anche possibile prevedere una clausola penale, che impone al dipendente inadempiente, di corrispondere al datore una somma, a titolo di risarcimento per il danno arrecato.
Il contratto definitivo può differire dalla lettera di impegno all'assunzione?
La lettera di impegno all'assunzione, come abbiamo visto, ha in pratica lo stesso contenuto di quello che sarà il contratto di lavoro. Questo non significa che il contenuto del contratto debba essere esattamente identico, esso potrà differire, nel momento in cui le parti lo concordano, a condizione che si abbia l'accortezza, a tutela di entrambe le parti, di metter tutto nero su bianco.
Di solito infatti ci sono degli aspetti del rapporto di lavoro che sono particolarmente importanti e che sono quelli che in genere spingono il lavoratore ad accettare. Pensiamo ad esempio alla retribuzione e al luogo di lavoro. Trattasi di caratteristiche molto rilevanti in un rapporto, che avranno il loro peso nel momento in cui al dipendente viene chiesto di firmare l'accordo.
Lettera di impegno all'assunzione non rispettata dal datore
La lettera di impegno all'assunzione, come anticipato, impegna le parti ad addivenire al contratto successivo. Non è escluso però che il datore o il lavoratore vengano meno agli impegni presi, non senza conseguenze naturalmente.
Se a venire meno all'impegno preso con la lettera è il datore di lavoro, va incontro a un vero e proprio inadempimento contrattuale. Ne consegue che il lavoratore ha due strade da percorrere:
- può chiedere che l'accordo venga rispettato e che il datore onori l'impegno preso;
- o domandare la risoluzione del contratto in base a quanto contemplato dall'art 1453 c.c., norma che non esclude il diritto al risarcimento per il danno subito.
Nel primo caso, ovvero se il lavoratore decide di ottenere l'adempimento del contratto la norma a cui fare riferimento è l'art. 2932 c.c, che prevede l'adempimento in forma specifica. Norma che, al primo comma, così dispone: "Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso."
In questo caso però, come chiarito dalla Cassazione, il lavoratore che vuole ottenere l'adempimento dell'impegno preso con la lettera, deve agire tempestivamente e non deve tenere una condotta che possa far pensare che ha intenzione di rinunciare alle sue richieste. Se infatti fa passare troppo tempo e nel frattempo cerca un altro impiego, il giudice può desumere da questa condotta che ha perso interesse a ottenere il posto di lavoro, anche se può sempre domandare, in presenza dei presupposti necessari, il risarcimento del danno.
Recesso del lavoratore dalla lettera di impegno all'assunzione
Nel caso in cui invece a tornare sui propri passi sia il lavoratore, questi è tenuto a risarcire i danni recati al datore.
Attenzione però, perché se la lettera di impegno contiene una clausola penale di risarcimento del danno il datore, proprio grazie a questa clausola, può ottenere che il giudice ingiunga al lavoratore il pagamento dell'importo previsto.
Nel caso invece in cui nella lettera non sia stata indicata alcuna clausola penale, allora il datore dovrà dimostrare quale e in quale misura ha subito un pregiudizio a causa della condotta del lavoratore.
Data: 19/03/2022 09:15:00Autore: Annamaria Villafrate