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Articolo 88 Costituzione

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse


Il testo dell'articolo 88 della Costituzione

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Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Potere di scioglimento anticipato delle Camere

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L'art. 88 della Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica, tra gli altri compiti, anche il potere di sciogliere anticipatamente le Camere o anche solo una di esse.
In virtù dei caratteri di neutralità e imparzialità rispetto ai tre massimi poteri dello Stato, al Presidente della Repubblica sono attribuite funzioni che si sostanziano in forme di controllo anche nei confronti del potere legislativo, tra cui quello previsto dall'art. 88.
Lo scioglimento delle Camere avviene normalmente alla scadenza naturale della legislatura, decorsi cinque anni dalle elezioni, come disposto dall'art. 60, comma 1 della Costituzione. In via eccezionale, e al verificarsi di determinate condizioni, il Capo dello Stato può deliberare lo scioglimento delle Camere prima della scadenza della legislatura.

Le tre condizioni per lo scioglimento anticipato delle Camere

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La Costituzione riconosce al Capo dello Stato il potere di sciogliere anticipatamente le Camere o anche solo una di esse. Tuttavia, il potere di scioglimento monocamerale non ha motivo di essere esercitato, soprattutto a partire dal 1963, anno in cui è stata approvata la legge che prevede la stessa durata della legislatura per Camera dei Deputati e Senato.
Per procedere allo scioglimento, il Presidente della Repubblica deve, anzitutto, sentire i Presidenti delle Camere, i quali emettono un parere motivato obbligatorio, anche se non vincolante.
L'atto di scioglimento, inoltre, deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio. Si tratta, in termini generali, di un atto complesso, che deve dunque essere condiviso sia dal Capo dello Stato che dal Governo, almeno secondo l'impostazione dominante in dottrina e giurisprudenza. Il Governo, infatti, è l'organo maggiormente implicato dallo scioglimento delle Camere, in quanto si interrompe il rapporto fiduciario che lo lega al potere legislativo.

Il limite del c.d. semestre bianco

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Per poter deliberare lo scioglimento anticipato delle Camere, inoltre, il Presidente della Repubblica non deve trovarsi negli ultimi sei mesi del suo mandato (c.d. semestre bianco), a meno che tale periodo non coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
La ratio di questo limite, espressamente sancito a livello costituzionale, risiede nella necessità di evitare la strumentalizzazione del potere di scioglimento anticipato delle Camere. In altre parole, l'intenzione dell'Assemblea Costituente era quella di evitare che il Presidente della Repubblica in carica potesse esercitare la prerogativa con il fine di formare una maggioranza parlamentare a sostengo della sua rielezione.

Data: 27/03/2022 13:00:00
Autore: T.B.