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Articolo 89 Costituzione

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità


Il testo dell'articolo 89 della Costituzione

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Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La controfirma ministeriale nella Costituzione

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L'art. 89 della Costituzione prevede l'istituto della controfirma ministeriale per gli atti del Presidente della Repubblica.
Storicamente, la controfirma ha segnato il passaggio da una forma di governo monarchica, in cui il Governo e i Ministri rispondevano politicamente del proprio operato soltanto nei confronti del Monarca, ad una forma di governo di stampo parlamentare, in cui il Governo risponde politicamente del suo operato nei confronti del Parlamento, attraverso il meccanismo della fiducia parlamentare.
A norma dell'art. 89, infatti, il Ministro proponente deve controfirmare l'atto, a pena di invalidità dello stesso, assumendosene in questo modo la responsabilità politica.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 89 della Costituzione, gli atti aventi forza di legge sono sottoposti a controfirma del Presidente del Consiglio. Tale regola vale anche nei casi in cui sia la legge stessa a richiedere la controfirma del Capo del Governo.

Atti esclusi dall'obbligo di controfirma

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La disposizione in commento ha posto delle questioni interpretative in ordine a determinate categorie di atti del Presidente della Repubblica, che, per le loro caratteristiche peculiari, risultano non ricompresi nella categoria di quelli per cui sussiste l'obbligo di controfirma. Ne sono un esempio gli atti che il Capo dello Stato adotta come Presidente di organi collegiali: si vedano, a titolo esemplificativo, gli atti del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio supremo di difesa.
Inoltre, vi sono i c.d. atti personalissimi, quali le dimissioni o la dichiarazione di impedimento permanente, che, secondo l'impostazione dominante in dottrina e in giurisprudenza, non soggiacciono all'obbligo di controfirma ministeriale.

Tre categorie di atti presidenziali e relativo regime

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I dubbi interpretativi cui l'art. 89 della Costituzione ha dato spunto hanno indotto la dottrina a distinguere tra tre categorie di atti: si tratta degli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, degli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi e degli atti complessi.
A seconda della tipologia di atto, la controfirma ministeriale svolge una funzione diversa.
In primo luogo, gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono espressione della volontà esclusiva del Presidente della Repubblica e rispetto ad essi la controfirma ministeriale svolge una funzione di mero controllo.
Per gli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, invece, occorre la controfirma ministeriale per l'assunzione di responsabilità da parte del singolo Ministro. Tali atti sono espressione di indirizzo politico del Governo e, pertanto, la firma del Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia e di legittimità costituzionale.
Da ultimo, gli atti complessi sono manifestazione della concorrente volontà tanto del Presidente della Repubblica quanto dal Ministro.

Data: 24/03/2022 08:00:00
Autore: T.B.