Delitto di calunnia: elementi oggettivo e soggettivo
La calunnia diretta o indiretta
La giurisprudenza, per la calunnia c.d. diretta, ha chiarito che, affinché l'ipotesi possa dirsi integrata, non occorre una denuncia in senso formale, in quanto, in tema di calunnia, l'accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale (cfr. Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 30297/2002; Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 12076/2020).
Secondo la Corte di Cassazione integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 02/11/2021, depositata il 21/12/21, n. 46692). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il diritto dell'imputato di respingere l'accusa, e se del caso di mentire, non si può estendere fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sentenza n. 36861 del 12 maggio 2009; Cass. pen, Sez. VI, Sentenza n. 9307 del 6 giugno 1994).
Elemento soggettivo del reato di calunnia
L'elemento soggettivo del reato di calunnia è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.
Affinché possa essere esclusa la consapevolezza dell'innocenza del denunciato occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del delitto di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, poiché la formula normativa risulta indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato.
Perché si realizzi il dolo nel reato di calunnia è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato: l'individuazione dell'elemento soggettivo di tale reato è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto; è quindi indispensabile che tali circostanze siano univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale. L'erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato, peraltro, esclude il dolo purché tale convincimento sia basato su elementi seri e concreti, e non su semplici convinzioni (cfr. Tribunale Frosinone, Sentenza, 21/10/2021, n. 1460).
Essendo il reato di cui all'art. 368 c.p. punito a titolo di dolo, la certezza dell'innocenza dell'incolpato costituisce l'essenza dell'elemento soggettivo della fattispecie in parola, la quale deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo. Se ne trae che, ogniqualvolta la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, deve essere escluso il presupposto della consapevolezza dell'innocenza (cfr. Tribunale Trieste, Sentenza, 24/06/2021, n. 718), richiedendo il dolo del reato di calunnia la certezza assoluta dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., Sez. II, 12/09/2019, n. 46258).
Elemento oggettivo
Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia (che è reato di pericolo) non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato è da ritenere insussistente, mancando l'elemento materiale del delitto di calunnia (cfr., ex multis, per la giurisprudenza di merito, Tribunale Nocera Inferiore, Sentenza, 28/01/2021, n. 154; Tribunale Campobasso, 19/01/2015, n. 8; Tribunale Campobasso, 07/01/2015, n. 968; e, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 19/12/2017, n. 14761; Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 22/01/2014, n. 10282; Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 04/05/2010, n. 32325).
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo: per integrare l'elemento oggettivo del detto reato è necessaria una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis, in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia idonea all'apertura delle indagini preliminari.
Data: 22/03/2022 07:30:00Autore: Giuseppe Falcone