Concorso materiale e concorso formale di reati
- Definizione di concorso formale e concorso materiale di reati
- Il reato continuato (cd. continuazione di reati)
- Elementi costitutivi della continuazione di reati
- Ambito di applicazione della continuazione
- Regime sanzionatorio
- Natura giuridica
Definizione di concorso formale e concorso materiale di reati
Il concorso di reati si verifica quando un medesimo soggetto commette più reati.
Il nostro codice penale distingue due tipi di concorso di reati, prevedendo un diverso trattamento sanzionatorio.
Si ha concorso materiale di reati quando uno stesso soggetto commette più reati mediante più azioni od omissioni.
Si ha concorso formale di reati, invece, quando uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione od omissione.
Il concorso materiale è omogeneo se l'agente viola più volte la stessa norma di legge (es. Tizio uccide più persone) mentre è eterogeneo se le norme violate sono diverse, prevedendo reati diversi (es. Tizio ruba una bici, poi commette una rapina e successivamente uccide una persona).
Anche il concorso formale è omogeneo se l'agente viola, con una sola azione od omissione, più volte la stessa norma di legge (es. Tizio, con un solo colpo di fucile, uccide Caio ed il proiettile trapassa il corpo dell'uomo uccidendo anche Sempronio) mentre è eterogeneo se la pluralità di violazioni commesse dalla stessa persona concerne diverse norme di legge (es. Tizio incendia la propria casa per conseguire il prezzo di un'assicurazione precedentemente stipulata).
Al concorso materiale di reati (omogeneo o eterogeneo) si applica il principio tot crimina, tot pena, cioè il cumulo materiale, per cui al colpevole sono irrogate le pene previste per ciascun reato, cumulandosi tra loro.
Tale cumulo, tuttavia, è moderato da alcuni limiti previsti dagli artt. 72-79 c.p., dando vita al cumulo materiale temperato.
Per il concorso formale è, viceversa, previsto il cumulo giuridico disciplinato dall'art. 81 co. 1 c.p., che stabilisce che l'autore di più reati in concorso formale è "punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".
Il reato continuato (cd. continuazione di reati)
La definizione di "reato continuato" (rectius continuazione di reati, trattandosi di più delitti) è presente nell'art. 81 cpv c.p., secondo cui "alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".
Ebbene, come si può desumere, il reato continuato è una particolare manifestazione del concorso materiale di reati, la cui differenza si rinviene nel "medesimo disegno criminoso".
Il medesimo disegno criminoso consiste in uno scopo unitario in cui si collocano le singole azioni od omissioni nonché la pluralità di reati commessi.
L'identità del disegno criminoso costituirebbe sintomo di "minor proclività a delinquere" e giustificherebbe un trattamento sanzionatorio più mite: in deroga al cumulo materiale temperato, che si applica al concorso materiale, sarà applicato il cumulo giuridico. Ed infatti la dicitura "alla stessa pena soggiace" si riferisce alla pena che "dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata sino al triplo" (art. 81 co. 1 c.p. in tema di concorso formale).
Elementi costitutivi della continuazione di reati
Elementi costitutivi della continuazione di reati sono:
a) pluralità di azioni od omissioni, che possono essere commesse "anche in tempi diversi", potendo intercorrere anche un notevole lasso di tempo. Tuttavia, l'eccessiva distanza cronologica tra i diversi episodi può essere ostativa a provare l'identità del disegno criminoso;
b) pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, per cui potrà configurarsi il reato continuato omogeneo o eterogeneo;
c) medesimo disegno criminoso, ossia l'effettiva peculiarità del reato continuato, che serve a differenziarlo dal mero concorso materiale di reati.
Esso consiste nell'identità del disegno criminoso, la quale richiede, oltre all'elemento intellettivo consistente nella rappresentazione anticipata del programma criminoso, anche l'unicità dello scopo.
Il reato continuato, quindi, consta di più condotte criminose poste in essere in attuazione di un programma criminoso tendente a realizzare un obiettivo unitario.
La Suprema Corte di Cassazione ha fornito, nel tempo, i vari indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, quali: la distanza cronologica tra i fatti, la modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene giuridico tutelato, le condizioni di tempo e luogo. Non necessariamente devono essere presenti tutti i predetti indici, essendo sufficiente la constatazione anche soltanto di alcuni di tali elementi purchè significativi.
Ambito di applicazione della continuazione
L'unicità del disegno criminoso richiede che i singoli reati siano caratterizzati dalla piena volontà: ciò non sussiste nei reati colposi in cui l'evento non è voluto dall'agente.
Pertanto, la continuazione non è ammissibile tra reati dolosi e reati colposi od anche tra reati colposi.
E' ammissibile tra delitti e contravvenzioni e tra contravvenzioni qualora si accerti che l'elemento psicologico delle predette sia costituito dal dolo.
E' ammissibile anche per reati commessi dopo il passaggio in giudicato della condanna, essendo previsto l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. al fine di applicare la continuazione tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile, nonché per i recidivi reiterati, col limite previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 81 c.p. secondo cui l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad 1/3.
E', inoltre, ammissibile tra reato associativo e singoli reati commessi in attuazione del programma criminoso ma il Giudice dovrà accertare, caso per caso, se nel programma criminoso siano stati inseriti più reati fine già individuati nei loro tratti essenziali.
L'istituto della continuazione tra reati, infine, è compatibile con l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p. poiché, mentre la continuazione consiste nel ricondurre più reati ad un programma criminoso comune, il nesso teleologico è caratterizzato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro. Pertanto, se da un lato il nesso teleologico è sintomo di identità di disegno criminoso, dall'altro non necessariamente la continuazione implica il nesso teleologico.
Regime sanzionatorio
La continuazione prevede il cumulo giuridico, per cui il soggetto è punito con la pena che il Giudice intenderà infliggere per il reato più grave aumentata sino al triplo.
Per i recidivi reiterati, invece, l'aumento per il reato più grave non può essere inferiore ad 1/3 (oscillerà, quindi, da un minimo non inferiore ad 1/3 ad un massimo non superiore al triplo).
Se la continuazione è applicata in sede di cognizione, si ha riguardo alla pena più grave considerata in astratto mediante comparazione delle forbici edittali previste per le singole fattispecie di reato. In caso di parità di massimi edittali sono confrontati i rispettivi minimi ed i delitti sono da considerarsi più gravi delle contravvenzioni.
In sede di esecuzione si tiene conto della pena in concreto inflitta dai diversi Giudici.
Quanto al rapporto con le circostanze del reato, mantenendo i reati commessi la loro autonomia, le forme di manifestazione del reato-base e quelle che concernono i reati satellite si riferiscono soltanto all'uno ed agli altri.
Le circostanze, quindi, servono innanzitutto per individuare il reato più grave perché il Giudice deve considerare non solo la pena edittale ma anche le variazioni di tale pena causate dalla presenza di circostanze.
L'aumento per la continuazione opera sulla pena inflitta per il reato circostanziato qualora la circostanza si riferisce alla violazione più grave.
Qualora, invece, la circostanza si riferisce al reato satellite influisce sul potere discrezionale del Giudice di quantificare l'aumento.
Infine, l'aumento per la continuazione non soggiace al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. tra le circostanze.
Natura giuridica
E' controverso se la continuazione debba considerarsi un unico reato oppure se le singole violazioni di legge conservino la loro autonomia.
La dottrina dominante sostiene che essa sia da considerare come reato unico oppure come pluralità di reati in base agli effetti che derivano per l'imputato.
Il reato continuato è considerato unico reato:
a)per l'applicazione ed esecuzione della pena;
b)per la sospensione condizionale della pena;
c)per l'oblazione;
d)per il dies a quo della prescrizione.
E' considerato, invece, come distinti reati:
a)in relazione al tempo necessario a prescrivere il reato;
b)per applicare le misure di sicurezza;
c)per applicare le circostanze.
Autore: Francesco Maria Romanelli