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Legato in sostituzione di legittima

L'art. 551 c.c. prevede il legato in sostituzione di legittima, quale forma di disposizione a titolo particolare a favore dell'erede legittimario


Il legato in sostituzione di legittima all'interno del codice civile

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L'art. 551 c.c. prevede il legato in sostituzione di legittima, quale forma di disposizione a titolo particolare a favore dell'erede legittimario.
Nello specifico, il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario, detto appunto "legatario", diritti patrimoniali determinati e non una quota o la totalità dell'asse ereditario.
Il de cuius, all'interno del testamento, può attribuire all'erede un legato, in sostituzione della quota di legittima che gli spetterebbe in quanto legittimario.
Per questo, il legato in sostituzione di legittima è un'eccezione al principio di intangibilità della quota di legittima, espressamente prevista dalla legge.
L'utilità di questa tipologia di legato consiste nell'evitare l'eccessivo frazionamento del patrimonio del de cuius: in altri termini, il testatore attribuisce al legittimario una somma di denaro o beni determinati, escludendolo però dalla divisione ereditaria.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il de cuius abbia due figli legittimari. Per evitare che l'appartamento appartenente all'asse ereditario venga frazionato e perda il suo valore originario, il testatore nomina erede uno dei due figli, lasciandogli in eredità l'appartamento, e di disporre di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto una somma di denaro, in favore dell'altro figlio.

La facoltà di rinuncia al legato in sostituzione di legittima

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Il legato non necessita tendenzialmente di accettazione, ma è fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del legatario, ai sensi dell'art. 649 c.c.
Come ogni altro tipo di legato, anche quello in sostituzione di legittima si acquista ipso iure al momento dell'apertura della successione, senza necessità di espressa accettazione.
Il legato in sostituzione di legittima, per il fatto che rappresenta un'eccezione al principio di intangibilità della quota di legittima, è tuttavia sottoposto ad un regime particolare della rinuncia.
Poiché il valore del bene o la somma di denaro può essere inferiore, uguale o superiore al valore della legittima, il legatario può rinunciare al legato e richiedere la sua quota di eredità.
L'accettazione, pertanto, purché non necessaria per acquistare il legato, è indispensabile per rendere definitivamente efficace l'acquisto del legato. Fino a quel momento, infatti, l'efficacia del legato può dirsi precaria, perché il legatario può rinunciare e richiedere la propria quota di eredità.
In altri termini, la volontà del testatore di rendere il legittimario estraneo alla devoluzione del patrimonio ereditario può essere conseguito solo con l'adesione del destinatario a tale disposizione testamentaria.

La prova del legato in sostituzione di legittima

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La disposizione testamentaria che attribuisce il legato in sostituzione di legittima non deve necessariamente fare menzione dell'alternativa offerta al legittimario, tra accettazione del legato e quota di legittima, in quanto la facoltà di scelta è un diritto attribuito al legatario direttamene dalla legge.
Si pensi al caso emblematico i cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima: può costituire interesse del legatario rinunciare al legato e chiedere di partecipare all'asse ereditario, per ottenere una maggiore utilità dalla successione.
Per aversi, pertanto, legato in sostituzione di legittima è necessario che dalle disposizioni testamentarie risulti una manifestazione univoca in tal senso.

L'esperibilità dell'azione di riduzione

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Se il legittimario sceglie di conseguire il legato, egli perde definitivamente la qualità di erede. Se, invece, rinuncia al legato, per conseguire la qualità di erede deve esercitare vittoriosamente l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, entro il termine di prescrizione decennale.

Data: 15/03/2022 13:30:00
Autore: T.B.