Patto di riservato dominio
- Cos'è il patto di riservato dominio
- Articolo 1523 codice civile
- Opponibilità del patto ai terzi
- Vendita con riserva della proprietà nel fallimento
- Risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà
- Imu e vendita con riserva della proprietà immobiliare
- Mutuo e vendita con riserva della proprietà
Cos'è il patto di riservato dominio
La vendita con patto di riservato dominio o vendita con riserva della proprietà è un contratto di compravendita, in cui l'effetto traslativo della proprietà del bene è differito nel tempo, ovvero nel momento in cui l'acquirente paga l'ultima rata. Questo contratto infatti è noto con il termine di "vendita a rate". Essa consente infatti all'acquirente di acquistare un bene di consumo, di cui non è in grado di sostenere il costo in un'unica soluzione, pagandone il prezzo in base a un piano rateale.
Si tratta di una formula contrattuale vantaggiosa comunque anche per il venditore. Costui infatti si riserva la proprietà del bene fino a quando non viene pagata l'ultima rata del prezzo, tutelandosi così contro il rischio di eventuali inadempimenti o condotte illecite del compratore.
La sua applicazione prevalente si ha per l'acquisto di beni di consumo durevoli come automobili ed elettrodomestici e nel mercato immobiliare.
Articolo 1523 codice civile
Il patto di riservato dominio ha nell'art. 1523 del codice civile, la sua norma di riferimento. Essa dispone che "nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna".
Le parti, in pratica, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, modificano il contenuto del contratto tipico di compravendita, cui fanno accedere un patto di riservato dominio, il quale differisce nel tempo uno degli effetti tipici della vendita, ovvero il trasferimento della proprietà.
Nello specifico, il compratore acquista il diritto sul bene al momento del pagamento dell'ultima rata, pur ottenendo la consegna del bene stesso al momento della stipula. In deroga al principio del consenso traslativo, che vale per i contratti ad effetto reale come la vendita, il trasferimento della proprietà avviene però in un momento successivo rispetto all'accordo tra le parti.
Il contratto di compravendita, in altri termini, è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento dell'intero prezzo del bene da parte dell'acquirente. Fino a quel momento, nonostante il compratore possa godere della cosa, quest'ultima resta di proprietà del venditore.
L'acquirente ha quindi l'aspettativa di diventare proprietario, situazione che costui, insieme al godimento del bene, può cedere a terzi suoi creditori, oltre al potere di esercitare azioni petitorie e aquiliane per la richiesta risarcitoria, nei confronti di chi danneggi il bene o vanti diritti sullo stesso. Questo ci dice che il compratore, quando riceve il bene, si assume il rischio della sua alterazione o perimento.
Il venditore, da parte sua, come anticipato, conserva la proprietà del bene fino a quando il compratore non provveda al pagamento dell'ultima rata ed è libero dai rischi di perimento del bene o del suo deterioramento da quando lo consegna al compratore. Nella sua veste di titolare può esercitare azioni petitorie e cautelari per tutelare il bene da pretese di terzi e da azioni materiali o giuridiche del compratore che possano compromettere l'integrità del bene o la sua restituzione.
Opponibilità del patto ai terzi
Dove si registra il patto di riservato dominio?
Il patto di riservato dominio, come abbiamo visto, secondo l'impostazione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, deve essere contestuale alla conclusione del contratto di compravendita.
Quando la vendita ha ad oggetto diritti reali su beni immobili o mobili registrati, deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n.1.
Seppur la disposizione codicistica non preveda l'obbligo di trascrizione del patto di riservato dominio, si deve ritenere che, dati i suoi effetti, sia trascrivibile.
Il secondo comma dell'articolo 1524 c.c. peraltro afferma che la riserva della proprietà è opponibile ai terzi, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata il bene.
Vendita con riserva della proprietà nel fallimento
Risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà
Imu e vendita con riserva della proprietà immobiliare
Abbiamo visto che la vendita con patto di riservato dominio è uno schema contrattuale utilizzato anche nell'acquisto di beni immobili. In alternativa al mutuo pertanto le parti possono decidere di stipulare una vendita con riserva della proprietà. Da qui si pone la questione sul soggetto obbligato a pagare il tributo Imu.
Il dato normativo sul punto sembra sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio in merito. L'art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 23/2011, afferma che il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'Imu è colui che vanta sull'immobile un diritto di proprietà o un diritto reale minore.
Il codice civile, prevedendo che, in caso di vendita con riserva della proprietà, il proprietario dell'immobile resti il venditore fino al pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, concorre ad individuare in tale soggetto l'obbligato al pagamento dell'Imu.
Mutuo e vendita con riserva della proprietà
Autore: Annamaria Villafrate