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Diritto di opzione

Il diritto di opzione è la facoltà per gli azionisti di essere preferiti a terzi nella procedura di sottoscrizione di nuove azioni o obbligazioni


Cosa si intende per diritto di opzione

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In diritto commerciale, quando si parla di diritto di opzione si fa riferimento alla facoltà per gli azionisti di essere preferiti a terzi nella procedura di sottoscrizione di nuove azioni emesse dalla società o di obbligazioni convertibili in azioni (art. 2441 c.c.).

Si tratta di una sorta di prelazione volta a far sì che l'azionista mantenga inalterata la propria quota di partecipazione. Di fatti, il diritto di opzione viene riconosciuto in modo proporzionale al numero di azioni in possesso del socio prima della fase di aumento di capitale sociale.

Come di esercita il diritto di opzione

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Per far sì che l'azionista possa esercitare correttamente il suo diritto di opzione dopo la deliberazione dell'aumento di capitale, la società è tenuta a depositare un'offerta di opzione presso la Camera di Commercio in cui è iscritta e a pubblicarla sul proprio sito internet.

Dal momento in cui vengono soddisfatti i requisiti di pubblicità, decorre il termine di almeno 15 giorni entro il quale il socio può esercitare il suo diritto. Quest'ultimo, infatti, se interessato all'acquisto delle nuove azioni, può accettare l'offerta della società e procedere con la sottoscrizione.
In alternativa, il socio può esercitare il suo diritto di opzione anche in via contestuale alla deliberazione dell'aumento del capitale societario; in questo caso, il termine appena citato non opera.

Cosa sono le azioni non optate

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Le azioni non optate si hanno laddove ci siano dei soci che decidono di non esercitare il proprio diritto di opzione. Per queste ultime, gli amministratori della società non hanno discrezionalità sulla loro collocazione, ma devono seguire determinate procedura. Infatti, per le azioni residue non optate sussiste un diritto di prelazione per i soci che hanno, invece, esercitato il loro diritto, ma è necessario che questi presentino una specifica richiesta contestualmente all'esercizio del diritto stesso. Tuttavia, ciò vale solo se si tratta di azioni non quotate in borsa.

Diversamente, se si tratta di azioni quotate in borsa, gli amministratori sono tenuti ad offrirle sul mercato regolamentato, attribuendo al patrimonio sociale il ricavato ottenuto dalla loro cessione. Nel caso in cui, dette azioni dovessero rimanere invendute anche sul mercato, allora gli amministratori possono collocarle altrove senza restrizioni.

Limitazione ed esclusione del diritto di opzione

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Il diritto di opzione può essere oggetto di limitazione e/o di esclusione; ciò ricorre qualora venissero emesse azioni per le quali siano richiesti dei conferimenti in natura per la loro liberazione.
Questa disposizione, dettata sempre dall'art. 2441 c.c., permette alla società di acquistare beni materiali con le azioni di nuova emissione, evitando di intaccare la sua liquidità. In ogni caso, la limitazione e l'esclusione del diritto di opzione devono essere disposti con la medesima delibera di aumento del capitale sociale ed essere giustificati dalla presenza di un interesse sociale.

L'opzione indiretta

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Il settimo comma dell'art. 2441 c.c. definisce la c.d. opzione indiretta. Quest'ultima ricorre quando le nuove azioni vengono sottoscritte da soggetti particolari (banche, enti, società finanziarie sottoposte al controllo della Consob o da altri organi autorizzati al collocamento degli strumenti finanziari), in capo ai quali sussiste poi l'obbligo di offrirle in opzione agli azionisti.
In questo caso, il diritto di opzione non si considera escluso, ma solo rimandato al momento in cui le azioni diventano oggetto di offerta da parte dei soggetti intermediari appena citati.

Data: 27/03/2022 09:30:00
Autore: T.B.