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Art. 64 Costituzione

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche ma possono riunirsi anche in seduta segreta


Il testo dell'articolo 64 della Costituzione

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Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il potere delle Camere di autoregolamentarsi

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L'art. 64 della costituzione, al primo comma prevede e disciplina il potere di ciascuna Camera di darsi un proprio regolamento, il quale deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti.
Nello specifico, il regolamento è un atto interno, che disciplina Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera.
Dato che si tratta di atti non dotati di rilevanza esterna ma che dettano regole in ordine a organi considerati sovrani, tali regolamenti godono di una tutela rafforzata e non possono essere abrogati o modificati con legge ordinaria.
In dottrina si è a lungo discusso circa le materie di competenza dei regolamenti delle Camere. Fermo restando che la Costituzione contiene una scarna disciplina in merito, dal combinato disposto degli artt. 64 e 72 si evince, secondo l'impostazione maggioritaria, che i regolamenti possano disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna, compresi gli organi e le procedure da seguire per l'adozione degli atti di varia natura, compreso il procedimento legislativo, così come i rapporti con gli altri organi costituzionali, tra cui il Governo, ad esempio in relazione all'audizione dei Ministri e alle loro dimissioni.

Le sedute del Parlamento

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I commi 2 e 4 dell'art. 64 disciplinano lo svolgimento delle sedute delle Camere.
La regola è che le sedute sono pubbliche. Ciò significa, anzitutto, che il pubblico autorizzato può parteciparvi. La pubblicità, inoltre, è assicurata dalla redazione di resoconti e verbali dei lavori, i quali sono trasmessi dai mass media, su autorizzazione specifica del Presidente di ciascuna Camera, o pubblicati anche per via telematica (ad esempio, le proposte di legge).
Tuttavia, ciascuna Camera o il Parlamento riunito possono deliberare che la seduta sia segreta, nel caso in cui lo impongano esigenze di rango preminente.
I membri del Governo, ai sensi del disposto di cui all'ultimo comma della disposizione in commento, pur non avendo diritto di voto, possono presenziare alle sedute delle Camere e, in casi particolari disciplinati dalla legge devono obbligatoriamente essere sentiti.

Il quorum deliberativo

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L'art. 64, comma 3 della Carta costituzionale prevede il quorum necessario a ciascuna Camera per deliberare.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti (quorum costitutivo) e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo), salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Data: 23/03/2022 12:00:00
Autore: T.B.