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Diffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi

Per la Cassazione, il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook è integrato anche se non si fanno nomi e cognome dei destinatari delle offese, se identificabili


Diffamazione aggravata a mezzo Facebook

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Per integrare il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook non occorre, come precisa la Cassazione nella sentenza n. 10762/2022 (sotto allegata), che nel post si faccia nome e cognome della persona a cui sono rivolte le offese. Nel caso di specie, è stato sufficiente fare riferimento alla professione della persona offesa e al suo "nanismo" per consentire ad amici e collaboratori, a conoscenza o meno della controversia in corso con le imputate, di capire a chi erano rivolti i post offensivi. Scampate alla condanna per prescrizione del reato, le imputate dovranno però risarcire i danni da reato alla persona offesa.

La vicenda processuale

Due amiche vengono condannate per il reato di diffamazione in concorso per aver pubblicato sul profilo di una delle due, post ingiuriosi rivolti a una determinata persona offesa, a cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno.

Le imputate nel ricorrere in Cassazione rilevano con il primo motivo la prescrizione del reato, con il secondo l'erronea applicazione della legge penale, stante la non individualità del soggetto leso e con il terzo la mancata riduzione della pena per la scelta del rito.

Non serve indicare il nome per diffamare una persona

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La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza perché in effetti, come rilevato delle imputate nel primo motivo di ricorso, il reato è prescritto. Infondato invece il secondo motivo del ricorso perché è indiscutibile che sul profilo di una della due imputate sono apparse frasi dal contenuto diffamatorio, capaci d'integrare il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 comma 3 c.p.

La pubblicazione di frasi offensive su un social network infatti è "potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone" se rivolto nei confronti di un soggetto individuato o individuabile, senza che osti "l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali."

Principio che, rapportato al caso di specie, fa concludere per la condotta di diffamazione aggravata tenuta dalle imputate perché alla persona offesa, tra l'altro affetta da nanismo, sono state rivolte frasi denigratorie che facevano riferimento a questa caratteristica fisica, le quali, legate alla sua professione, facevano ben comprendere a chi fossero destinate le offese.

Lo conferma il fatto che collaboratori e amici della persona offesa, estranei o meno alla controversia con le imputate, leggendo i post hanno subito compreso a chi erano rivolte le frasi pubblicate sul social.

Data: 27/03/2022 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate