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Art. 60 Costituzione

Significato e commento dell'articolo 60 della Costituzione: elezione e durata di Camera e Senato


Il testo dell'articolo 60 della Costituzione

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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La ratio della norma

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L'art. 60 della Costituzione è collocato all'interno della Parte II del testo costituzionale, dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione in parola sancisce la durata della legislatura, pari a cinque anni.
L'Italia è uno dei paesi europei in cui il Parlamento rimane in carica più a lungo, a differenza di stati come la Spagna e la Germania in cui i cittadini vengono chiamati al voto ogni quattro anni.
Grazie alla durata limitata della legislatura, viene posta una garanzia di democrazia. La ratio della norma, infatti, risiede nella logica dell'alternanza tra le forze politiche propria di una repubblica democratica. Con cadenza periodica, i cittadini hanno la possibilità di confermare il voto espresso per i partiti che hanno governato, oppure prediligere un diverso orientamento.

La storia

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La disposizione costituzionale commentata prevede che l'elezione dei due rami del Parlamento avvenga in contemporanea, determinando un rinnovamento completo delle Camere, eccezion fatta per i senatori a vita. La versione originaria dell'art 60 della Costituzione fissava la durata in carica del Senato della Repubblica in sei anni, in modo da impedire la simultaneità delle elezioni con quelle della Camera dei deputati. Con la riforma operata dalla l. Cost. 9 febbraio 1963 n.2, venne sancito che anche la legislatura del Senato ammontasse a cinque anni, al pari della Camera.
La durata di cinque anni della legislatura deve intendersi salvo proroga di cui al successivo comma 2 e salvo scioglimento anticipato delle Camere, secondo quanto previsto dall'art 88 della Costituzione.

La proroga in caso di stato di guerra

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Il secondo comma della norma costituzionale prevede una proroga alla durata quinquennale delle Camere, che deve essere deliberata tramite legge e solo in caso di guerra. I rigidi presupposti richiesti per la proroga rispondono all'esigenza di non consegnare alla maggioranza dell'organo legislativo uno strumento potenzialmente capace di determinare degli abusi di potere da parte del Parlamento.
In particolare, si richiede che lo stato di guerra venga deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica, secondo quanto sancito dall'art. 78 della Costituzione. Non è sufficiente, dunque, una minaccia più o meno concreta di un conflitto, ma deve trattarsi di una vera e propria deliberazione alla luce delle disposizioni costituzionali.

Data: 27/03/2022 12:00:00
Autore: T.B.