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Art. 61 Costituzione

Significato e commento dell'articolo 61 della Costituzione: elezione e prima riunione delle Camere


Il testo dell'articolo 61 della Costituzione

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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Nuove Camere: elezione e prima riunione

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L'art. 61 Cost. riveste il fondamentale ruolo di stabilire - una volta venuta meno la precedente legislatura - la procedura per l'elezione e l'operatività delle nuove Camere, al fine di evitare un pericoloso vuoto legislativo.

A seguito di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, in conseguenza ad una crisi politica o ad una naturale scadenza di mandato, entro 60 giorni dovranno essere elette le nuove Camere. Nel decreto di scioglimento, infatti, dovrà essere tassativamente indicata la data delle prossime elezioni politiche, nonché il giorno entro cui sarà fissata la prima riunione delle nuove Camere.

La seduta d'inaugurazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalle elezioni politiche. Pertanto, dallo scioglimento delle Camere alla prima seduta del nuovo Parlamento trascorreranno non più di tre mesi.

Vecchie Camere: poteri e doveri tra lo scioglimento e la nuova elezione

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Come già anticipato, l'art. 61 Cost. si preoccupa di dettagliare le attività che potranno essere svolte nei circa tre mesi che intercorrono dalla data di scioglimento a quella della nuova elezione.

La norma sancisce, innanzitutto, come i poteri delle precedenti Camere verranno prorogati fino a quando non saranno riunite le nuove Camere: i parlamentari uscenti, pertanto, rimarranno in carica sino a quando i nuovi non saranno subentrati nei propri poteri.

Per quanto attiene alle funzionalità ad essi in capo, gli stessi risultano essere limitate a specifiche attività. Il Senato e la Camera, infatti, possono essere convocati qualora vi siano decreti non ancora convertiti in legge o se si presentano ragioni indifferibili, nonché in "caso di guerra". Tuttavia, i disegni di legge che la precedente legislatura non aveva ancora approvato, decadranno con il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica.

Tali disegni di legge non sono però da eliminare, in quanto, ai sensi dei regolamenti parlamentari, vi è la possibilità - entro 6 mesi dalla proclamazione della nuova legislatura - di riproporre i medesimi progetti di legge, con identico testo, che la passata legislatura non era riuscita ad approvare.

Un'ultima precisazione: tale attività non deve essere letta come una proroga della precedente legislatura, ma come un preservare lo Stato da un dannoso vuoto di potere, lasciando la possibilità per Senato e Camera di intervenire per questioni di ordinaria amministrazione, su materie rimaste in sospeso e in caso di guerra.

Data: 27/03/2022 12:00:00
Autore: T.B.