Art. 78 Costituzione
- Il testo dell'articolo 78 della Costituzione
- La deliberazione dello stato di guerra
- Cos'è lo stato di guerra?
- Stato di guerra: ruolo Parlamento e Presidente della Repubblica
- Altre disposizioni costituzionali sullo stato di guerra
Il testo dell'articolo 78 della Costituzione
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
La deliberazione dello stato di guerra
L'art. 78 della Costituzione attribuisce al Parlamento il compito di deliberare lo stato di guerra, attraverso un atto politico, pertanto insindacabile nel merito da parte dell'organo giurisdizionale.
Con la delibera dello stato di guerra, si dà avvio ad una fase temporanea in cui vige una disciplina speciale ed eccezionale, ovvero la legislazione prevista in caso di guerra. La situazione eccezionale che il conflitto determina, infatti, giustifica la sospensione della legislazione ordinaria, normalmente vigente in una situazione di non emergenza militare, e, al tempo stesso, legittima l'entrata in vigore di regole legislative del tutto peculiari.
Cos'è lo stato di guerra?
Non tutti i tipi di conflitto armato giustifica la dichiarazione dello stato di guerra.
Nell'opinione della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, infatti, la delibera concerne i casi di aggressione dell'Italia da parte di uno Stato estero o comunque di forze esterne ai confini nazionali.
Questo articolo, peraltro, non ha mai avuto applicazione dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione sino ad oggi, non essendone mai ricorse le condizioni e i presupposti.
Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione della norma i fenomeni di mero turbamento sociale interno, come le rivolte popolari.
Stato di guerra: ruolo Parlamento e Presidente della Repubblica
La deliberazione dello stato di guerra non coincide con la dichiarazione dello stesso.
La delibera spetta al Parlamento, mentre la dichiarazione dello stato di guerra è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 87 della Costituzione.
Il disposto dell'articolo 78, pertanto, deve necessariamente essere letto in combinato disposto con l'articolo 87, che disciplina le attribuzioni del Capo dello Stato. Infatti, è quest'ultimo che, in veste di garante dell'unità nazionale e della tenuta dell'ordinamento costituzionale, ha il compito di dichiarare lo stato di guerra.
Altre disposizioni costituzionali sullo stato di guerra
La delibera prima, e la dichiarazione poi, dello stato di guerra produce delle conseguenze in seno all'ordinamento giuridico. A livello costituzionale sono molte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di guerra.
Anzitutto, in questa situazione di emergenza militare il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari, in base all'art. 78, comma 1 della Costituzione.
L'art. 60, ultimo comma prevede che la durata delle Camere possa essere legittimamente prorogata solo in caso di delibera dello stato di guerra.
Autore: T.B.