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Art. 68 Costituzione

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni


Il testo dell'articolo 68 della Costituzione

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I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'insindacabilità parlamentare

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L'art. 68 della Costituzione disciplina una serie di prerogative per i parlamentari, al centro di accesi dibattiti anche di recente.
La disposizione in commento prevede, al comma 1, che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si tratta della c.d. insindacabilità.
Tale principio costituzionale è posto a tutela della libertà di espressione, al fine di evitare possibili condizionamenti sul parlamentare che potrebbe sentirsi costretto a rendere conto delle proprie azioni. Nello specifico, l'insindacabilità delle opinioni si estende anche al di fuori del Parlamento, quando comunque l'attività è connessa alle funzioni parlamentari, come affermato reiterate volte dalla Corte Costituzionale.

L'immunità parlamentare

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Il comma 2 dell'art. 68 della Costituzione prevede una serie di garanzie per il parlamentare, nell'ambito di eventuali procedimenti penali a suo carico.
Nessun membro del Parlamento può, anzitutto, essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né limitato nella sua libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, senza autorizzazione della Camera di appartenenza.
L'autorizzazione a procedere è un istituto previsto a garanzia della libertà del parlamentare di esercitare le proprie funzioni, senza correre il rischio di incorrere in pretestuose azioni penali.
Dal punto di vista procedimentale, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dal Presidente della Camera di appartenenza alla Giunta per le elezioni istituita presso la Camera dei deputati e alla Giunta per le elezioni e le immunità istituita presso il Senato della Repubblica. Su parere della della Giunta poi l'Assemblea decide se concedere l'autorizzazione o meno.
Di fatto, tendenzialmente la Camera nega l'autorizzazione solo se l'Assemblea ritiene che gli atti hanno il preciso scopo di perseguitare, e non a perseguire legittimamente, i propri membri.

I limiti all'insindacabilità e all'immunità parlamentare

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L'istituto dell'immunità, esattamente come quello dell'insindacabilità, rappresenta una garanzia affinché il parlamentare possa svolgere liberamente il proprio mandato, senza subire attacchi arbitrari da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, tali garanzie non possono sfociare in una sorta di privilegio personale.
Per questo motivo, si tratta di prerogative molto discusse.

L'autorizzazione per le intercettazioni

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L'autorizzazione è richiesta, altresì, per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 68, ultimo comma.
Il procedimento è il medesimo rispetto a quello richiesto per gli atti di cui al comma precedente.

Data: 03/04/2022 10:00:00
Autore: T.B.