Art. 73 Costituzione
- Il testo dell'articolo 73 della Costituzione
- La promulgazione delle leggi
- Il vaglio di legittimità del Presidente della Repubblica
- La pubblicazione della legge
Il testo dell'articolo 73 della Costituzione
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
La promulgazione delle leggi
L'art. 73 della Costituzione disciplina la fase di promulgazione, quale ultimo step dell'iter di formazione della legge.
La promulgazione è riservata al Presidente della Repubblica, nel suo ruolo di garante dell'ordinamento, come ribadito anche dall'art. 66 della Carta costituzionale. Quest'ultima disposizione prevede espressamente che la promulgazione rientri tra le specifiche competenze attribuite al Capo dello Stato.
Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 76 è di un mese dall'approvazione, a meno che ragioni di urgenza non ne impongano la promulgazione entro un tempo più breve. In tal caso, l'urgenza deve essere deliberata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.
Il vaglio di legittimità del Presidente della Repubblica
La promulgazione non è tuttavia automatica. Infatti, è riconosciuto al Presidente della Repubblica il potere di effettuare un controllo di legittimità costituzionale: nello specifico, il Capo dello Stato è tenuto a che la legge sia conforme a Costituzione, sia dal punto formale, ovvero della procedura seguita per la sua approvazione, sia dal punto di vista sostanziale, in quanto non deve contrastare con i principi costituzionali.
Se il Presidente della Repubblica rileva un vizio, può rinviare l'atto alle Camere, motivando le relative ragione. Seppure il messaggio motivato costituisca un monito per le Camere, queste ultime possono approvare una seconda volta il testo oggetto di rinvio. In altri termini, il Presidente non ha un vero e proprio diritto di veto, ma può semplicemente indirizzare l'approvazione del testo legislativo.
La pubblicazione della legge
Alla fase di promulgazione segue quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per assicurarne la conoscibilità da parte di tutti i cittadini.
Questo step è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 73 della Costituzione.
Dopo 15 giorni dalla pubblicazione, il c.d. periodo di "vacatio legis", la legge entra in vigore e tutti i cittadini sono obbligati a rispettarla.
Il periodo di "vacatio legis" che può anche essere inferiore o superiore a quindici giorni, per comprovate esigenze di una certa rilevanza.
Con l'entrata in vigore della legge opera una presunzione di conoscibilità della stessa, tale per cui "ingorantia legis non excusat" (art. 5 del c.p., così come interpretato dalla Corte costituzionale n. 364 del 1988).
L'ordinamento, in altri termini, richiede uno sforzo al cittadino, il quale deve adoperarsi diligentemente per conoscere le leggi in vigore, in nome di un superiore principio di solidarietà sociale.
Autore: T.B.