Art. 75 Costituzione
- Il testo dell'articolo 75 della Costituzione
- Il referendum abrogativo
- Le condizioni del referendum abrogativo
- Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo
- I limiti al referendum abrogativo
Il testo dell'articolo 75 della Costituzione
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Il referendum abrogativo
L'art. 75 della Costituzione disciplina il referendum abrogativo, stabilendone condizioni e limiti.
In termini generali, il referendum è una forma di esercizio diretto della sovranità da parte del popolo. Nello specifico, con il referendum abrogativo, il popolo è chiamato a pronunciarsi sull'abrogazione di una legge o di parte di essa già in vigore, tanto che tale istituto è annoverato tra le fonti del diritto. In caso in cui la maggioranza dei voti espressi fosse favorevole all'abrogazione, l'ordinamento verrebbe innovato, in quanto la legge viene espunta dall'ordinamento.
Le condizioni del referendum abrogativo
La Costituzione disciplina le condizioni e i limiti del referendum abrogativo.
L'art. 75, comma 1 della Carta fondamentale prevede che debbano farne richiesta cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Lo scopo è quello di consultare la volontà popolare circa l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
La Costituzione rinvia alla legge per la determinazione puntuale e specifica delle modalità di svolgimento del referendum, secondo il disposto di cui all'art. 75, ultimo comma.
Il referendum abrogativo deve seguire un determinato procedimento. Anzitutto, la proposta viene sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale dovrà verificare dovrà verificare che il referendum non abbia ad oggetto una delle leggi per il quale non è applicabile e che il quesito sia posto agli elettori in modo chiaro e comprensibile.
Il giudizio finale della Corte costituzionale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Solo se questa si è espressa positivamente, si potrà procedere con la votazione, che può svolgersi nel periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno.
Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo
Possono votare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, quindi coloro che hanno raggiunto la maggiore età.
Il referendum abrogativo richiede un quorum costitutivo, per cui occorre la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, e altresì un quorum deliberativo, nel senso che la legge o l'atto avente forza di legge se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei voti validamente espressi.
I limiti al referendum abrogativo
I limiti all'indizione di tale referendum sono, anzitutto, quelli espressamente richiamati dall'art. 75 della Costituzione. Nello specifico, è vietata l'indizione di referendum per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di ratifica dei trattati internazionali.
Oltre ai limiti espliciti, la Corte costituzionale ha individuato nel tempo altrettanti limiti impliciti nell'ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo, la Corte ha escluso che possano essere sottoposte a referendum le disposizioni della Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le leggi con una forza passiva particolare (tra cui quelle di modifica dei Patti Lateranensi), le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e, infine, quelle la cui vigenza è imposta dalla Costituzione o dal diritto comunitario e "che non potrebbero essere eliminate se non creando un vuoto normativo inammissibile".
Autore: T.B.