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Art. 79 Costituzione

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale


Il testo dell'articolo 79 della Costituzione

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L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2].

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 79 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo definisce le modalità di applicazione di due provvedimenti di clemenza, che sono appunto l'amnistia e l'indulto. Si tratta di atti di natura eccezionale, che, per la loro notevole portata politica e sociale, richiedono un consenso rafforzato per essere concessi.

Di fatti, prima della riforma del 1992, l'amnistia e l'indulto venivano concessi dal Presidente della Repubblica dietro delega delle Camere; l'attuale formulazione, invece, prevede che questi provvedimenti di clemenza vengano adottati dal Parlamento e votati con maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 79 comma 2 e 3 della Costituzione

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L'articolo prosegue con il secondo e il terzo comma, che pongono in essere ulteriori delucidazioni per far sì che l'adozione dei provvedimenti descritti avvenga con chiarezza e cautela. Di fatti, il secondo comma fissa un limite all'operatività, stabilendo che la legge di concessione dell'amnistia e dell'indulto debba indicare anche un termine specifico per l'applicazione.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati e far sì che questi istituti non siano interpretati come un beneficio per delinquere, il terzo comma vieta la concessione degli stessi per i reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Differenza tra amnistia e indulto

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Si tratta di due istituti con cui lo Stato esercita il suo potere di clemenza nei confronti di chi si è reso responsabile penalmente. Considerata la loro rilevanza sotto il profilo giuridico e sociale, i provvedimenti hanno natura eccezionale e possono essere concessi solo in caso di specifiche esigenze contingenti.

Nel dettaglio, con l'amnistia viene disposta l'estinzione del reato con conseguente rinuncia all'applicazione della pena da parte dello Stato; è un provvedimento a carattere generale, il che vuol dire che viene disposto a favore di una pluralità di soggetti e per talune categorie di reati.
L'indulto, invece, non elimina il reato, ma determina solo il condono in tutto o in parte di una pena già inflitta con sentenza passata in giudicato (indulto proprio) o nel corso del processo con sentenza conclusiva del giudizio (indulto improprio).

Leggi anche:

- Indulto

- Amnistia

- Amnistia e indulto: differenze

Data: 03/04/2022 08:15:00
Autore: T.B.