Lavoratori occasionali: fino al 30 aprile comunicazioni via mail
- Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
- Termine di conclusione dell'opera
- Lavoro autonomo occasionale, i requisiti
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Dal prossimo primo maggio non potrà più essere utilizzata la mail in relazione alla comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. L'unico canale consentito sarà quello telematico, mediante l'applicativo rilasciato sul portale Servizi Lavoro. Nella nota n. 573 del 28 marzo 2022 (in allegato) l'Ispettorato fa sapere che, che fino al 30 aprile 2022, sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Termine di conclusione dell'opera
Con riguardo al "termine entro il quale sara? conclusa l'opera o il servizio", il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sara? necessario effettuare una nuova comunicazione.
Lavoro autonomo occasionale, i requisiti
In particolare, caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione: l'autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera; l'occasionalità dell'attività svolta o realizzata; il mancato inserimento nell'organizzazione dell'azienda per la quale si svolge il lavoro; l'assenza del vincolo di subordinazione con il committente; la corresponsione di un corrispettivo. Dal punto di vista previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Sopra i 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.
Data: 10/04/2022 10:15:00Autore: Gabriella Lax