Registro delle opposizioni: come impedire il telemarketing selvaggio
- Registro delle opposizioni anche per i cellulari
- Diritto di opposizione degli utenti
- Come iscriversi al registro
- Gli obblighi per gli operatori
- Le tappe del registro delle opposizioni
Registro delle opposizioni anche per i cellulari
Il Registro delle opposizioni, il cui regolamento (sotto allegato) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 ed in vigore dal 13 aprile 2022, sarà attivo dal 27 luglio 2022, giorno a partire dal quale i cittadini potranno iscrivere anche il numero del cellulare per non ricevere chiamate di telemarketing indesiderate.
Dopo l'approvazione del regolamento del 27 gennaio 2022 vede così la luce l'atteso DPR n. 26/2022, che delinea il funzionamento del Registro in base a quanto previsto dalla legge n. 5/2010.
Il regolamento fa sue anche le novità introdotte dal decreto legge "capienze" n. 139/2021 che ha esteso il diritto di opposizione su mobile non solo alle chiamate di tele marketing effettuate dall'operatore, ma anche quelle automatizzate. In questo modo la tutela degli utenti è massima.
In un comunicato del 25 luglio 2022 inoltre il Mise informa che il decreto "tariffe" è già stato firmato ed è stato inviato alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.
Diritto di opposizione degli utenti
L'istituzione del Registro delle Opposizioni ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico permette così agli utenti di esercitare il diritto di opposizione contemplato dall'art. 21 del RGPD, ovvero il regolamento UE n. 679/2016. Con l'iscrizione al registro gli stessi possono infatti opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte dei soggetti che inviano materiale pubblicitario o vendita diretta o che effettuano ricerche di mercato o comunicazioni commerciali e che a tale fine contattano telefonicamente l'utente sul numero di telefono fisso o mobile o inviano materiale a mezzo posta.
La violazione del diritto di opposizione comporta l'applicazione delle tutele di cui al capo VIII del Regolamento Europeo e della parte III del Codice privacy 196/2003.
Come iscriversi al registro
Per esercitare il diritto di opposizione il contraente può procedere all'iscrizione gratuita nel registro delle opposizioni:
- della numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
- del corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi.
Per farlo, come ribadito dal Mise in un comunicato stampa del 15 luglio 2022 pubblicato sul sito ufficiale, si può procedere nelle seguenti modalità:
- compilando l'apposito modulo presente sul sito del RPO www.registrodelleopposizioni.it;
- chiamando il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari;
- a mezzo posta elettronica, inviando il modulo elettronico all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it
Il contraente che vuole iscrivere nel registro più numerazioni può chiedere l'iscrizione contemporanea delle stesse solo attraverso la compilazione del modulo presente sul sito del gestore o inviando il modulo elettronico apposito a mezzo posta elettronica.
Il rinnovo dell'iscrizione può essere effettuato in ogni momento e comporta la revoca al trattamento delle numerazioni prestato ai titolari del trattamento prima del rinnovo.
Anche la revoca dell'iscrizione può essere effettuata in qualunque momento, in questo modo si autorizza l'invio del materiale pubblicitario e il trattamento della propria numerazione telefonica per finalità di marketing.Iscrizione, rinnovo e revoca vengono effettuate dal gestore entro il giorno lavorativo successivo.
Le numerazioni e gli indirizzi postali che risultano già iscritti, restano iscritti anche al nuovo Registro, ferma restando la possibilità per il contraente di revocare l'iscrizione o di rinnovarla.
Gli obblighi per gli operatori
Il DPR n. 26/2022 prevede per soggetti che praticano attività di tele marketing, che per effettuare il trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili con o senza operatore, mediante posta cartacea, vendita diretta o ricerche di mercato, debbano presentare istanza al gestore del registro (Ministero dello Sviluppo Economico o soggetto terzo) presentando la documentazione identificativa dell'operatore sia essa persona fisica o giuridica.
Coloro che invece eseguono il trattamento solo telefonicamente con o senza operatore devono dichiarare l'attivazione di un sistema d'identificazione della linea o di codice o prefissi specifici indicati dall'Agcom, se poi il servizio è affidato a terzi allora devono fornire il dati identificativi dei soggetti che effettueranno tale trattamento.
Il gestore del Registro, entro 15 giorni dall'istanza, assegna all'operatore le credenziali e i profili di autorizzazione. I dati identificativi e di contatto del singolo operatore vengono iscritti in un elenco e sono consultabili per 12 mesi, che è la durata di validità dell'iscrizione dall'ultima consultazione. In caso di variazione dati spetta all'operatore comunicarlo al gestore del servizio.
Per poter consultare il registri gli operatori devono sostenere il costo relativo alla tariffe di accesso su base annuale o inferiore in base alle esigenze dell'operatore. Tariffe che vengono aggiornate periodicamente.
Le tappe del registro delle opposizioni
Queste le tempistiche delle attività realizzate per rendere operativo il registro delle opposizioni:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento svolgimento della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, definite le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti e le modalità con cui dette numerazioni devono essere fornite al gestore del registro per l'iscrizione di default, se non sono già iscritte;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento predisposizione e attivazione da parte del Mise delle modalità tecniche e operative d'iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.
Autore: Annamaria Villafrate