Al giudice amministrativo più poteri di merito
- Merito anche nelle materie di giurisdizione esclusiva
- Materie il cui il GA è competente anche nel merito
- Ampliamento delle materie di merito
- Obiettivi della riforma del processo amministrativo
Merito anche nelle materie di giurisdizione esclusiva
La proposta di legge (sotto allegata) avanzata dall'ordine degli Avvocati di Milano riguarda l'estensione del giudizio di merito alle materie contemplate dall'art. 133, in cui il Giudice amministrativo ha competenza esclusiva.
Tale modifica, consistente nell'attribuire potestà decisionale al Giudice amministrativo in determinate materie, attraendo la fase decisionale di merito nel giudizio amministrativo avrebbe un impatto importante perché avrebbe il pregio di velocizzare e rendere più efficace la fase esecutiva.
Materie il cui il GA è competente anche nel merito
Al momento, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7 del dlgs n. 104/2010, il Giudice amministrativo "esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione."
Nello specifico l'art. 134 prevede le seguenti materie:
"a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161."
Ampliamento delle materie di merito
Obiettivo della riforma, riconoscere al giudice amministrativo la cognizione di merito anche nelle controversie in cui ha la competenza esclusiva contemplate dall'art. 133, tra cui figurano quelle in materia di:
- risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
- formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
- diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
- le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi;
- le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia;
- i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
- i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Obiettivi della riforma del processo amministrativo
Solo ampliando i poteri di merito del GA nelle materie di competenza esclusiva si perseguono gli obiettivi interni e comunitari di:
- assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo;
- attuare i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall' articolo 111, primo comma, della Costituzione;
- realizzare la ragionevole durata del processo.
Autore: Annamaria Villafrate