Art. 120 Costituzione
- Il testo dell'articolo 120 della Costituzione
- Il combinato disposto tra artt. 120 e 5 della Costituzione
- Divieto di limitazioni alla circolazione di beni e persone tra una Regione e l'altra
- Eccezioni alla libera circolazione di cose e persone tra Regioni
- I poteri sostitutivi del Governo
Il testo dell'articolo 120 della Costituzione
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Il combinato disposto tra artt. 120 e 5 della Costituzione
L'interpretazione dell'art. 120 della Costituzione deve essere effettuata alla luce del principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Carta.
Nonostante il pieno riconoscimento degli enti locali, quali centri autonomi di imputazione e titolari di potestà normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria, lo Stato è unitario, a livello territoriale e giuridico.
Ne sono la dimostrazione sia il divieto di istituire dazi o limitazioni alla circolazione tra una Regione e l'altra (art. 120, comma 1), sia il potere sostitutivo riconosciuto al Governo in caso di inerzia o di mancata attuazione della normativa da parte degli enti locali.
Divieto di limitazioni alla circolazione di beni e persone tra una Regione e l'altra
L'art. 120, comma 1 della Costituzione sancisce espressamente dei limiti all'autonomia regolamentare delle Regioni, come corollario indefettibile dell'unitarietà e dell'indivisibilità della Repubblica.
Nello specifico, non possono essere istituiti dazi di importazione o esportazione o limiti di qualunque tipo al transito delle merci tra le Regioni, in nome del bene superiore rappresentato dal mercato nazionale. L'istituzione di tasse infra-regionali, infatti, ne minerebbe l'unitarietà, con ripercussioni a livello nazionale.
Alo stesso modo, è fatto divieto alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di cose, ma anche di persone.
Eccezioni alla libera circolazione di cose e persone tra Regioni
Tuttavia, la libertà di circolazione tra Regioni può subire deroghe giustificate dalla necessità di garantire l'attuazione di esigenze superiori, tra cui la salute pubblica, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico.
In periodo di pandemia da Covid-19 abbiamo assistito, ad esempio, a un proliferare di ordinanze che hanno limitato lo spostamenti tra Regioni e tra Comuni, frutto di un arduo bilanciamento tra libertà di circolazione su tutto i territorio nazionale e tutela della salute.
I poteri sostitutivi del Governo
L'art. 120, comma 2 della Costituzione riconosce al Governo il potere di intervenire in sostituzione di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, in caso di inerzia o ritardo nelle materie di loro competenza.
In ogni caso, per garantire un elevato livello di autonomia delle Regioni e per evitare abusi da parte del potere esecutivo, la legge 131 del 2001 tratteggia in maniera chiara e precisa i confini del potere sostitutivo di cui all'art. 120, alla luce del principio di leale collaborazione e di proporzionalità.
Nello specifico, il Governo deve preliminarmente assegnare agli organi regionali un termine per provvedere, decorso il quale può intervenire in sostituzione previa determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata anche alla presenza del Presidente della Giunta.
In ordine al contenuto del potere sostitutivo, esso può consistere sia nell'adozione diretta dell'atto omesso da parte del Governo, sia nella nomina di un commissario ad acta.
Autore: T.B.