Art. 134 Costituzione
- Il testo dell'articolo 134 della Costituzione
- Il Giudice delle leggi: la Corte costituzionale
- La prima sfera di prerogativa: i giudizi di legittimità costituzionale
- La seconda sfera di competenza: i conflitti tra poteri
- La terza prerogativa: i giudizi contro il Presidente della Repubblica
Il testo dell'articolo 134 della Costituzione
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Il Giudice delle leggi: la Corte costituzionale
L'art. 134 della Costituzione delinea le funzioni della Corte costituzionale.
Il legislatore ha scelto di assegnare determinate categorie di controversie, caratterizzate da particolare delicatezza e rilevanza, ad un organo giurisdizionale "speciale", sorretto da garanzie e da prerogative che si discostano rispetto a quelle dei giudici ordinari.
La Corte costituzionale, infatti, può essere definita come il Giudice che deve mirare a tutelare in ultima istanza la Carta fondamentale, fonti sovraordinata a tutte le altre nel sistema delle fonti (con il solo limite della primazia del diritto dell'Unione europea).
La delicatezza delle materie di sua competenza è dovuta, da un lato, alla particolare posizione che la Costituzione ricopre all'interno del sistema delle fonti, a cui tutti gli atti subordinati devono essere conformi; dall'altro, al fatto che il potere giurisdizionale della Consulta si esplica anche nei confronti del potere politico.
La prima sfera di prerogativa: i giudizi di legittimità costituzionale
Nel sistema delle fonti la Costituzione è posizionata all'apice, subordinata esclusivamente al diritto dell'Unione europea.
Per tale ragione, gli atti di rango subordinato, come leggi, atti avente forza di legge e fonti secondarie, devono essere conformi alla Carta.
Il sindacato costituzionale ha un ambito oggettivo di operatività molto ampio, in cui sono ricompresi anche atti delle autonomie locali. Oltre alle leggi dello Stato, infatti, possono formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale le leggi regionali e gli Statuti delle Regioni ordinarie.
Inoltre, lo stesso referendum abrogativo, per il fatto che ha la forza di determinare la caducazione di un atto avente forza di legge, può essere oggetto di tale sindacato.
Infine, il giudizio di legittimità può riguardare le stesse leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che devono seguire un certo procedimento e sottostare ai principi costituzionali fondamentali.
In caso di declaratoria di incostituzionalità, si produce l'inefficacia dell'atto, con effetto retroattivo ed "erga omnes".
La seconda sfera di competenza: i conflitti tra poteri
La Corte costituzionale è, altresì, il giudice che risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni, oltre che tra le Regioni.
Si tratta di ipotesi in cui il contrasto emerge al di fuori del singolo potere.
Nello specifico, a seconda del tipo di conflitto, si suole distinguere tra "vindicatio potestatis", nel caso in cui si lamenti che il potere viene esercitato da un organo che non ne è titolare, e c.d. conflitto per menomazione, laddove si contesti che il potere, seppur esercitato dal titolare, venga concretamente posto in essere in maniera distorta, scorretta.
La terza prerogativa: i giudizi contro il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale giudica i reati presidenziali, dopo che il Capo dello Stato è stato messo formalmente in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune.
Si tratta di una materia particolarmente delicata, poiché questi reati determinano uno strappo vero e proprio all'interno del sistema istituzionale e politico.
In tal caso, la composizione della Corte riflette l'importanza di tali giudizi: la Consulta, infatti, giudica in composizione integrata, secondo quanto stabilito dall'art. 135, comma 7 della Costituzione, applicando, per quanto non disciplinato altrove, il codice penale e di procedura penale.
Autore: T.B.