Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Art. 55 Costituzione

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Il testo dell'articolo 55 della Costituzione

[Torna su]

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il bicameralismo perfetto

[Torna su]

L'art. 55 della Costituzione è la prima delle norme costituzionali dedicate alla disciplina dell'Ordinamento della Repubblica, in cui si stabilisce la composizione e il funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione costituzionale in parola sancisce il cd. bicameralismo perfetto, ovvero una forma di bicameralismo in cui l'esercizio del potere legislativo spetta a due camere rappresentative legislative paritarie. Il Parlamento italiano, infatti, risulta composto da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Le due assemblee rivestono identica rilevanza costituzionale e sono investite delle stesse competenze e funzioni, nonché dei medesimi poteri.
Quando le Camere che compongono il Parlamento sono poste su piani diversi, si parla di bicameralismo imperfetto. Solitamente, tale impostazione consente di attribuire rilievo a istanze differenti, come quelle regionali (vedasi il Parlamento di Spagna e Germania).

La ratio legis

[Torna su]

La ratio che anima l'articolo 55 della Costituzione è da rinvenire prevalentemente in ragioni di ordine storico e culturale. Quando l'Assemblea Costituente si trovò a discutere della forma da attribuire al Parlamento, scelse il bicameralismo, che, storicamente, costituisce un indice del passaggio dalla monarchia allo stato liberale. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, sottolineò nella sua Relazione al Progetto di Costituzione, come l'istituzione della seconda Camera sia prevalsa per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni.

Caratteristiche del Parlamento

[Torna su]

Dall'analisi dell'art. 55 della Costituzione, è possibile trarre i caratteri principale dell'assemblea parlamentare. All'interno dell'ordinamento giuridico italiano, il Parlamento è un organo:

La seduta comune

[Torna su]

Il secondo comma della norma costituzionale prevede che le Camere si riuniscano in seduta comune nei soli casi previsti dalla Costituzione. In deroga all'operato disgiunto dei due rami del Parlamento, la seduta comune è prevista in caso di elezione, giuramento e messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei giudici costituzionali ed elezione di un terzo dei membri del C.S.M.

Data: 10/04/2022 09:30:00
Autore: T.B.