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Riforma IVA europea

Due aliquote Iva ridotte purché pari almeno al 5%, una inferiore al 5% e un'esenzione con detrazione a monte, sono le novità Iva dall'Ue


Riforma Iva UE

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La Direttiva UE 2022/542 del 5 aprile 2022 (sotto allegata) del Consiglio UE, che apporta modifiche alle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 in materia di aliquote Iva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Riforma Iva UE: finalità

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Con questa Direttiva si vuole adeguare il sistema delle aliquote Iva al nuovo quadro giuridico ed economico europeo. Messo da parte definitivamente il progetto di tassare all'origine gli scambi tra imprese, si vogliono assoggettare le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi all'imposta del paese di destinazione.

Entrata in vigore della riforma

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Gli Stati hanno tempo fino al 31 dicembre del 2024 per adeguare le aliquote ai nuovi parametri europei, recependo le disposizioni della nuova Direttiva Ue. Le novità pertanto saranno operative a partire dal primo gennaio del 2025.

Il processo di revisione delle aliquote terminerà nel 2031, nel momento in cui verranno meno le deroghe concesse agli Stati di applicare le aliquote ridotte disposte dalla normativa nazionale al 1 gennaio 2021. Deroghe che, come precisato nei considerando della nuova Direttiva, sono state previste per ragioni sociali o caratteristiche geografiche.

Deroghe alla Direttiva 112/2006 di natura temporanea, destinate a venire meno nel momento in cui gli Stati adotteranno il regime definitivo e in ogni caso fino alla scadenza massima del 1 gennaio 2032.

Le novità della riforma Iva UE

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Le novità principali della Direttiva sono incentrate sulla possibilità, per i singoli Stati UE, di fissare aliquote Iva ridotte, nel rispetto di determinati limiti:

Il tutto per garantire agli Stati dell'Unione parità di trattamento con quelli che beneficiano delle deroghe suddette e per dare a tutti la possibilità di perseguire i seguenti obiettivi:

- applicare aliquote ridotte per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari;

- contribuire a un'economia verde e climaticamente neutra, applicando aliquote ridotte alle cessioni e alle prestazioni che rispettano l'ambiente, con graduale eliminazione del trattamento di favore per quelle cessazioni e prestazioni che invece lo danneggiano.

Aliquote ridotte e paniere

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L'applicazione delle aliquote ridotte non inferiori al 5% è però consentita in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE. Allegato in cui figurano prodotti farmaceutici, dispositivi, apparecchi e strumenti medici, trasporti, forniture di libri, giornali e riviste, ingressi a fiere, spettacoli e similari, ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting, prestazioni di servizi di riparazione di apparecchi domestici, abbigliamento e calzature per bambini, cessioni di biciclette, ecc…

L'aliquota ridotta inferiore al 5% e l'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte è prevista invece per beni o prestazioni di servizi contemplati da un massimo di sette punti nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, da scegliere tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, come le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, sanitari e per l'igiene, inclusi i pannelli solari.

Per rispettare questo limite, gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano le aliquote inferiori per più di sette punti dell'Allegato III della direttiva, devono ridurre l'agevolazione ad un massimo di sette punti entro il 1° gennaio 2032.

Gli Stati membri infine "dovrebbero poter applicare aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi cui altri Stati membri applicano tali aliquote ed esenzioni, purché le aliquote ridotte e le esenzioni siano applicate alle stesse condizioni applicabili negli Stati membri che già applicano tali aliquote ed esenzioni."

Transizione ecologica e digitalizzazione

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Per favorire sistemi di produzione energetica a basse emissioni nei considerando si fa presente che nell'allegato III, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, dovrebbe essere inclusa la fornitura e l'installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale.

Stesse considerazioni per quanto riguarda la digitalizzazione, al fine di ovviare alla scarsa copertura dei servizi di accesso a internet (compresi gli eventi in diretta streaming) e promuoverne lo sviluppo.

Data: 10/04/2022 07:30:00
Autore: Annamaria Villafrate