Art. 58 Costituzione
- Il testo dell'articolo 58 della Costituzione
- Elettorato attivo e elettorato passivo Senato della Repubblica
- L'elettorato attivo
- L'elettorato passivo
- Senatori a vita e senatori di diritto
Il testo dell'articolo 58 della Costituzione
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Elettorato attivo e elettorato passivo Senato della Repubblica
Nell'ordinamento italiano il Parlamento è l'organo di legittimazione democratica, maggiormente rappresentativo anche delle minoranze. In altri termini, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono designati direttamente da parte del corpo elettorale, sebbene con l'Intermediazione dei partiti politici.
Questo meccanismo è attuazione di una regola essenziale dei sistemi democratici moderni, ovvero la legittimazione popolare mediante elezioni.
L'art. 58 della Costituzione disciplina, nello specifico, l'elettorato attivo e passivo al Senato della Repubblica, ovvero la capacità dei rappresentanti di essere eletti come membri di quel ramo del Parlamento.
L'elettorato attivo
Il comma 1 della disposizione in commento prevede l'elettorato attivo, ovvero la capacità dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti.
In particolare, possono votare i propri rappresentanti al Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Il limite di età è superiore rispetto a quello previsto per l'elezione dei deputati, che è di 18 anni, e questo è legato principalmente a ragioni storiche e sociali.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini che abbiamo compiuto venticinque anni, salvo i casi in cui versino in stato di incapacità civile, indegnità morale o abbiamo sentenze irrevocabili di condanna a loro carico. Questi ultimi, infatti, sono motivi ostativi all'esercizio del diritto di voto.
L'elettorato passivo
Coloro che godono del diritto di elettorato passivo e che, pertanto, possono essere eletti a senatori, sono i cittadini che abbiamo superato il quarantesimo anno di età.
Anche in questo caso il limite è di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per l'elettorato passivo della Camera dei deputati (per il quale vale il venticinquesimo anno di età).
Nei casi in cui si perde l'elettorato attivo, conseguentemente viene meno anche l'elettorato passivo: si tratta dei casi di incapacità civile, indegnità morale, condanna passata in giudicato.
Inoltre, l'elettorato passivo incontra anche i limiti della causa di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.
Senatori a vita e senatori di diritto
Si tenga, altresì, conto che il Senato della Repubblica non è completamente elettivo. I 315 senatori democraticamente eletti dal popolo mediante elezioni sono, infatti, integrati dal senatori di diritto, ovvero gli ex Presidenti della Repubblica, e i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Data: 11/04/2022 08:00:00Autore: T.B.