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Art. 96 Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria


Il testo dell'articolo 96 della Costituzione

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La responsabilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri

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L'art. 96 della Carta costituzionale la responsabilità giuridica del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Al pari degli altri funzionari dello Stato, sono responsabili direttamente per i danni arrecati a terzi, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, ovvero sulla base del rapporto di immedesimazione organica, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei casi in cui venga meno il rapporto di immedesimazione organica ma permanga un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto di reato e l'esercizio dei propri poteri e funzioni.
Inoltre, Presidente del Consiglio e Ministri sono responsabili penalmente dei fatti da loro commessi, sia come privati, sia nella loro qualifica istituzionale. In questo ultimo caso, si suole parlare di "reati ministeriali", per tali intendendosi quelli commessi in occasione dell'esercizio delle funzioni loro attribuite o abusando dei poteri loro conferiti. Si tratta, infatti, di pubblici ufficiali, la cui qualifica rileva sulla base delle norme del codice penale che prevedono i reati contr la pubblica amministrazione.
Infine, incorrono nella responsabilità amministrativa per danni cagionati dalle loro condotte al patrimonio della Pubblica amministrazione, al pari degli altri funzionari dello Stato. Il giudizio, in tal caso, si svolge innanzi alla Corte dei Conti.

I reati ministeriali

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A norma dell'art. 96 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, rispondono per i reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni di fronte alla giurisdizione ordinaria.
Originariamente, il giudizio era rimesso alla Corte costituzionale, previa messa in stato d'accusa da parte del Parlamento.
Con il referendum abrogativo del 1987 e l'entrata in vigore della successiva legge costituzionale n. 1 del 1989, l'art. 96 della Costituzione è stato modificato ed il procedimento profondamene innovato.

Il giudizio sui reati ministeriali

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I reato ministeriali sono oggi attribuiti alla giurisdizione ordinaria, attraverso il cosiddetto Tribunale dei Ministri. Si tratta di un apposito collegio istituito presso il tribunale del capoluogo di distretto di Corte d'Appello.
Il giudizio si svolge previa autorizzazione della Camera di appartenenza o del Senato, qualora il soggetto non sia un parlamentare.
Le Camere possono, a maggioranza assoluta dei componenti, negare l'autorizzazione nel caso in cui reputino che l'accusato abbia agito per tutelare un interesse dello Stato o un preminente interesse pubblico.
In caso contrario, previa autorizzazione, si procederà contro il Presidente del Consiglio e il singolo Ministro.

Data: 15/04/2022 09:00:00
Autore: T.B.