Blocco sfratti: guida rapida
- Blocco degli sfratti: cos'è
- Requisiti soggettivi, reddituali e territoriali
- Durata massima della sospensione
- Effetti per il Locatore
- Sospensione sfratti in tempo di Covid
Blocco degli sfratti: cos'è
"Blocco degli sfratti" è un'espressione che indica la sospensione delle procedure esecutive di sfratto, a beneficio del conduttore che si trovi in una condizione di disagio economico. La misura, introdotta con la Legge n. 392 del 1978, è stata oggetto di revisione da parte della legge n. 9/2007 dedicata proprio agli "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali."
Il blocco degli sfratti, lo ricordiamo, è stato utilizzato ampiamente durante il periodo della pandemia, proprio per andare incontro alle famiglie che, a causa delle difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate dal Governo, non riuscivano a pagare i canoni di locazione dell'abitazione in cui vivevano. Vediamo quindi come funziona l'istituto.
Requisiti soggettivi, reddituali e territoriali
La sospensione degli sfratti, disciplinata, come anticipato, dalla legge sull'equo canone e poi dettagliata dalla Legge n. 9/2007, può essere concessa solo a determinati conduttori, purché in possesso di precisi requisiti reddituali e soggettivi.
Ulteriore prerequisito per ottenere la sospensione della procedura di sfratto è inoltre la mancata disponibilità da parte del conduttore di un altro immobile nella stessa Regione che risulti adeguato ad ospitare il nucleo familiare.
In presenza di detta condizione la legge richiede che il conduttore autocertifichi la titolarità di un reddito annuo lordo del nucleo familiare inferiore a 27.000 euro.
Ai fini della sospensione della procedura esecutiva occorre inoltre che all'interno del nucleo familiare del conduttore siano presenti:
- Persone con età superiore a 65 anni;
- Malati terminali;
- Disabili con invalidità superiore al 66%.
- Figli fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda infine i requisiti territoriali, la sospensione della procedura è previsto se l'immobile locato è situato:
- in un Capoluogo di Provincia;
- in un Comune a ridosso di Capoluoghi di Provincia;
- in un Comune ad alta tensione abitativa, come da Delibera N. 83 del CIPE del 13 novembre 2003 (sotto allegata).
Durata massima della sospensione
La durata massima della sospensione della procedura esecutiva di cui beneficia il conduttore è di 8 mesi, terminati i quali riparte l'esecuzione del provvedimento di sfratto. Tuttavia, tra i primi anni Ottanta e il 2013, il limite temporale è stato disatteso attraverso un puntuale ricorso a decreti legge, unico strumento in grado di stabilire una sospensione. A nulla sono serviti gli interventi della Corte Costituzionale, che ha richiamato l'attenzione dei vari governi sul rispetto del quadro normativo nazionale.
Effetti per il Locatore
La legge n. 9/2007 ha previsto per i locatori di immobili concessi in locazione a conduttori in difficoltà economiche e in possesso dei requisiti previsti, alcuni vantaggi fiscali, tra i quali la possibilità di essere esonerati o di pagare in misura ridotta l'imposta comunale sugli immobili.
Sospensione sfratti in tempo di Covid
Con il Covid il blocco degli sfratti ha vissuto una nuova fase. Il Decreto Cura Italia n. 8 del 2020 ha rinnovato la sospensione delle locazioni e dei procedimenti amministrativi anche laddove non presenti i requisiti originari cui abbiamo accennato, rivitalizzando un sistema di proroghe che si credeva scomparso.
Sulla questione è intervenuta infatti ad un certo punto la Corte Costituzionale, che con la sentenza N. 213 del novembre 2021 ha chiarito la legittimità costituzionale della sospensione, ma ha anche stabilito la necessità di tutelare il diritto di proprietà delegittimando eventuali proroghe successive al 31 dicembre 2021.
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Data: 06/05/2022 11:00:00Autore: T.B.