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Il Covid è un infortunio indennizzabile

Il Covid al pari di un infortunio è fortuito, violento ed esterno, la compagnia deve quindi pagare la somma prevista dalla polizza infortuni in caso morte


Covid: infortunio indennizzabile nella polizza infortuni

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Non ha dubbi il Tribunale di Torino nell'accogliere la domanda di una vedova, il cui marito è morto per Covid e che ha non è riuscita in via stragiudiziale a ottenere il pagamento della somma prevista dalla polizza infortuni stipulata dal marito. Per il giudicante il virus Covid, in quanto evento, violento ed esterno integra perfettamente la definizione di infortunio, che le condizioni generali di contratto considerano indennizzabili. Condanna quindi per la società a pagare 100.000,00 agli eredi. Queste in sintesi le conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2022 (sotto allegata).

Padre di famiglia muore per Covid

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Un uomo di 49 anni, con moglie e figlio piccolo, il 7 marzo 2020 si reca in ospedale perchè accusa tosse, dispnea, malessere generale e febbre alta.

Ricoverato per "sospetto Covid 19" si aggrava fino a quando il 24 marzo 2020 muore.

La moglie, a conoscenza della stipula di una polizza infortuni, si rivolge alla Compagnia Assicurativa, chiedendo il pagamento delle somme. Diversi, ma vani i tentativi stragiudiziali finalizzati a ottenere l'indennizzo previsto dal contratto, fino a quando la donna non decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il Covid, come l'infortunio, è fortuito, violento ed esterno

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Il Tribunale accoglie le istanze di pagamento degli eredi perché fondate, respingendo al contrario la tesi difensiva della Compagnia convenuta, la quale nega che il Covid rientri tra gli infortuni indennizzabili dalla Polizza contratta dal de cuius.

Analizzando il contratto il Tribunale rileva però che il danno ristorabile ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali della Polizza, è quello da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna.

Indubbio per il Tribunale che il Covid rientri nella suddetta definizione di infortunio in quanto:

A ulteriore conferma della natura di infortunio del Covid, il Tribunale ricorda che il Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell'articolo "SARS-CoV-2 ed infortunio nell'assicurazione privata: annotazioni medico legali" ha affermato che in sintesi, riguardo al Covid che "l'evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso."

Non vi è quindi alcun dubbio che il Covid, proprio per le caratteristiche sopra descritte, rientri nella nozione di infortunio contemplato dalle condizioni generali di contratto della polizza infortuni e debba quindi essere indennizzato dalla compagnia.

Data: 18/04/2022 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate