Aiuti Covid: autodichiarazione entro il 30 giugno
- Modello di dichiarazione sostitutiva online
- Dichiarazione sostitutiva, ecco chi deve presentarla
- Termini per la dichiarazione
Modello di dichiarazione sostitutiva online
È online il modello di dichiarazione sostitutiva (in allegato) che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate.
Come chiarisce l'ente, il documento ha la finalità di garantire che l'importo complessivo dei sostegni economici ricevuti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste. L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia. È stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) dovranno inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. In particolare si tratta dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.
Dichiarazione sostitutiva, ecco chi deve presentarla
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello". Nello specifico, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, salvo che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del "Decreto Sostegni". In questa situazione la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
Termini per la dichiarazione
La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
Entro cinque giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.
Data: 29/04/2022 07:00:00Autore: Gabriella Lax