Assegnazione temporanea del militare-genitore
L'interesse protettivo dell'Ordinamento verso il figlio minore è di mantenere e potenziare l'unità della sua famiglia
- Il militare-genitore e i diritti del fanciullo
- La sentenza del Tar Milano
- La tutela delle esigenze del minore
Il militare-genitore e i diritti del fanciullo
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Al militare-genitore di figli minori di tre anni l'ordinamento giuridico accorda specifiche tutele.
Ad esempio: quella di proteggere ed accudire il minore rendendo possibile, a determinate condizioni, l'avvicinamento alla sua famiglia e il ricongiungimento temporaneo con questa.
La Sezione 4 del Tar Lombardia, Milano, ultimamente è tornata ad esprimersi sul delicato tema dell'assegnazione temporanea dei militari, con la sentenza n. 166/2022.
Lo spunto per la decisione è stato offerto dal ricorso di un militare per l'annullamento del diniego ricevuto.
Gli argomenti dell'amministrazione militare, nel negare il beneficio dell'assegnazione a tutela dei figli minori di anni tre, si sono focalizzati essenzialmente sulla carenza, presso la sede richiesta, della possibilità di collocare utilmente il dipendente visto l'incarico posseduto e per il quale è stato formato.
La sentenza del Tar Milano
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Il Tar invece, nell'apprezzare le tesi difensive del ricorrente, ha spiegato con dovizia di particolari che attualmente l'art. 42 bis D. Lgs. 151/01 va inteso nel senso che è vero che bisogna consentire alle amministrazioni di tenere conto delle esigenze organizzative, anche non direttamente collegate alle competenze professionali del militare e con l'insostituibilità da questi svolte in quella sede, ma queste esigenze non possono essere riferite banalmente alla mera scopertura di organico che, se si mantiene entro un limite numerico contenuto, può essere gestita con una migliore organizzazione del servizio e, quindi, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dalla legge: pertanto senza negare al lavoratore-genitore la tutela approntata dall'Ordinamento.
Questo particolare indirizzo interpretativo, continua il Tribunale, merita condivisione anche se si guardano le modifiche ultime dell'art. 42 bis, nel senso che l'applicazione della norma e l'individuazione esatta delle motivate esigenze organiche o di servizio presuppone in ogni caso un'attenta valutazione della fattispecie concreta, avendo però sempre riguardo all'interesse del figlio minore, all'unità e vicinanza dell'intero suo nucleo familiare.
La tutela delle esigenze del minore
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In effetti è stato più e più volte ribadito in tante altre sentenze, anche del Consiglio di Stato, che le esigenze del minore trovano tutela nell'art. 31 della Costituzione italiana, ma anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.
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Data: 01/05/2022 13:00:00Autore: Francesco Pandolfi