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Festa in spiaggia? Disturbo della quiete

Per la Cassazione, il reato di disturbo al riposo e alle attività delle persone viene integrato anche se le vittime sono fuori casa per svagarsi e recuperare energie


Reato di disturbo del riposo e delle occupazioni

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Il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone viene integrato anche se chi si lamenta dell'alto volume che proviene dalla spiaggia è fuori a passeggiare sul lungomare. Non rileva quindi che le vittime siano fuori o dentro casa per lamentarsi e sentirsi infastidite dalla musica di una festa che si protrae fino alle 4 del mattino. Queste le conclusioni della Cassazione, che con la sentenza n. 14559/2022 (sotto allegata) ha respinto il ricorso dell'imputata.

La vicenda processuale

La L.R di una società viene ritenuta responsabile in sede di appello del reato di apertura abusiva di luoghi al pubblico spettacolo e di disturbo al riposo o alle occupazione e per questo condannata alla pena detentiva di un mese e 20 giorni di arresto e alla pena pecuniaria di 12.500 euro, oltre 210 euro di ammenda, come decisa in primo grado.

La Corte di Appello ha in effetti rilevato che la donna ha organizzato, senza la preventiva autorizzazione della forza pubblica, una festa con intrattenimento musicale a cui hanno preso parte due cento persone circa. Dal volantino, contrariamente alla versione dell'imputata, si desume che la festa fosse aperta al pubblico e non riservata ai clienti dell'hotel. Escluso quindi per il giudice di seconde cure che si sia trattato di un "piccolo intrattenimento" stante il rilevante afflusso di persone che avrebbe imposto anche l'adozione di misure finalizzate a tutelare l'integrità dei partecipanti.

Tale esigenza non è esclusa dal fatto che la festa si sia svolta in spiaggia, anche perché la manifestazione ha richiesto il montaggio di apparecchi per la diffusione della musica e per l'illuminazione e per la presenza di misure di contenimento come quelle dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annesse al bagno. Situazione che avrebbe reso necessario anche rispettare le previste norme antincendio.

Condivisibile poi la conclusione del giudice di prima istanza sul reato di cui all'art. 659 c.p, anche perché la musica è stata diffusa ad alto volume e fino a tarda notte, aspetto che ha infastidito parecchio i passanti che nei giorni successivi non hanno mancato di lamentarsi con le autorità. Questo aspetto, sommato alla elevato flusso di persone non rende il fatto tenue ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Nessun disturbo se chi si lamenta non riposa o lavora?

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L'imputata, assistita dai suoi difensori, nel ricorrere in Cassazione solleva i motivi che si vanno a illustrare.

Con memoria successiva lamenta la necessità della preventiva autorizzazione, trattandosi di festa organizzata in un tratto di spiaggia senza recinzione in cui è stato collocato un piccolo palco ad altezza di 80 cm.

Cassazione: si può disturbare anche chi esce per svagarsi

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La Cassazione, nel dichiarare inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso dell'imputata, analizza e risponde ai motivi sollevati nei termini che si vanno a illustrare.

Prima di tutto gli Ermellini ribadiscono la necessità della preventiva autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza, che invece non è stata richiesta dall'imputata nella sua qualità di L.R della società. Il tutto in base a un percorso argomentativo della Corte di Appello solido, logico e coerente.

Stesse considerazioni per quanto riguarda il mancato rispetto della normativa antincendio, che l'imputata avrebbe dovuto rispettare a tutela della pubblica incolumità.

Nulla da eccepire anche per quanto riguarda l'integrazione del reato di disturbo alle persone, in quanto come risulta dalla sentenza impugnata "alle ore 1.40 il fracasso proveniente dal (…) infastidiva i numerosi passanti che transitavano dal lungomare di (….9 e che, nei giorni successivi, fu riferito alle autorità comunali, che l'evento era proseguito, con le stesse, inurbane modalità, almeno sino alle ore 4.00."

"Il riferimento alla tutela, in sede penale, del riposo e delle occupazioni delle persone va interpretato nel senso che le attività in questione (schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, provocazione o non impedimento di strepiti di animali) sono sanzionate laddove cagionino disturbo alle vittime, siano esse impegnate in attività lavorative ovvero di recupero delle energie, che può avvenire sia restando a casa che, al contrario, a scopo di svago, all'esterno."

Esente da vizi la sentenza anche nella parte in cui nega la tenuità del fatto con rigetto della conseguenza richiesta di non punibilità. Giudizio che, ricorda la Cassazione, va effettuato in base ai criteri di cui all'art. 133 comma 1 c.p.

Data: 04/05/2022 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate