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Assegno alimentare alla sanitaria non vaccinata in attesa della Consulta

Spetta l'assegno alimentare alla dipendente sanitaria sospesa da lavoro e retribuzione perché non vaccinata, per il resto parola alla Consulta


Assegno alimentare in attesa della decisione della Consulta

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Dopo il CGA Sicilia ora è il Tribunale di Brescia Lavoro a emettere ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (sotto allegata) per contestare non l'obbligo vaccinale, ma la normativa che disciplina le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Il caso di cui è stato investito il Giudice remittente riguarda un'Ausiliaria Specializzata, dipendente di un'azienda sanitaria che, a causa del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, si è vista sospendere lavoro e retribuzione.

Poiché tuttavia la lavoratrice non si trova in condizioni economiche tali da poter fronteggiare un periodo così lungo, come quello disposto nei suoi confronti, senza retribuzione, il giudice riconosce alla stessa in via cautelare, l'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del DPR n.3/1957 "All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia", misura prevista altresì per il comparto sanità dall'art.68 CCNL.

Lavoratrice non vaccinata: diritto a mansioni diverse e assegno alimentare

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Il Giudice del Lavoro del Tribunale Lavoro di Brescia, dott. Mariarosa Pipponzi, con ordinanza del 7 maggio 2022 (sotto allegata), emessa in virtù di un ricorso di urgenza 700 c.p.c di una lavoratrice sanitaria, fa presente, prima di tutto di avere, con ordinanza di remissione alla Consulta (sotto allegata) sollevato questione di legittimità costituzionale:

Riconoscimento assegno alimentare in via cautelare

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In via cautelare il Giudice del Tribunale Lavoro di Brescia, in attesa che si concluda il giudizio della Consulta sulle questioni sopra illustrare, riconosce alla lavoratrice un assegno alimentare, pari al 50% dell'ultimo stipendio a partire dal 16 marzo 2022, giorno in cui è stato depositato il ricorso 700 c.p.c

Tale decisione è motivata dai seguenti fatti:

Il Giudice ritiene che le disposizioni che sospendono dal lavoro il lavoratore non vaccinato, negandogli la retribuzione e altre forme di sostegno siano gravemente lesive della dignità della persona e cagionino danni gravi e irreparabili che non consentono di poter rimandare la misura cautelare sino alla conclusione del giudizio di costituzionalità, stante la rilevata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Leggi anche Vaccino Covid illegittimo, le questioni sottoposte alla Consulta

Data: 17/05/2022 21:00:00
Autore: Annamaria Villafrate