Riforma processo tributario: cosa prevede
- Riforma giustizia tributaria in vigore dal 16 settembre 2022
- Magistrato tributario professionale
- Onere della prova
- Processo tributario telematico
- Giudice tributario monocratico
- Testimonianza scritta
- Conciliazione e mediazione
- Contenzioso tributario in Cassazione
Riforma giustizia tributaria in vigore dal 16 settembre 2022
Importante anche l'intervento finalizzato a revisionare gli organi speciali della giustizia tributaria. Cambiano nome poi le Commissioni provinciali e regionali tributarie, che in base a quanto previsto dal testo diventano Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Ecco le principali novità della riforma:
Magistrato tributario professionale
Come i magistrati ordinari anche quelli tributari diventano professionali a tempo pieno. Previsto a tal fine il superamento di una prova concorsuale a cui potranno accedere coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, il diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Economia o in Scienze economico - aziendali o titoli equiparati.
Spetterà al Ministro dell'Economia bandire annualmente il concorso, dopo avere ottenuto la preventiva deliberazione conforme da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, a cui spetta la determinazione dei posti da mettere a concorso. Superato il concorso e una volta nominati, i magistrati dovranno altresì portare a termine un tirocinio formativo di sei mesi. In seguito saranno soggetti all'obbligo della formazione continua.
La riconosciuta professionalità prevede il riconoscimento dello stesso trattamento economico dei magistrati ordinari.
Al momento si prevede che 100 giudici togati, di cui 50 ordinari e 50 di altri magistrature, possano transitare nella magistratura tributaria.
Onere della prova
Viene modificato l'art. 7 del dlgs n. 546/1992 con l'aggiunta del comma 5 bis, che dispone l'onere della prova a carico della pubblica amministrazione per dimostrare le violazioni che contesta.
- se la prova è infondata;
- se la prova della fondatezza è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni della pretesa impositiva e delle sanzioni applicate.
Processo tributario telematico
Per alcune udienze è previsto addirittura l'obbligo della distanza:
- udienze pubbliche della Corte di Giustizia tributaria monocratica;
- udienza di trattazione sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato in caso di appello alla Corte di secondo grado.
Le parti possono chiedere, solo per ragioni da dimostrare, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la Corte Tributaria.
Il testo prevede che queste misure saranno in vigore per i ricorsi relativi al primo e al secondo grado, notificati a partire dal 1° settembre 2023.
Giudice tributario monocratico
La riforma prevede l'arrivo del giudice tributario monocratico, competente per le cause di valore fino a 3.000 euro. Per determinare il valore della controversia si dovrà tenere conto anche dell'imposta virtuale calcolata dopo la rettifica di eventuali perdite. L'introduzione di questa figura ha lo scopo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria.
Andranno davanti al giudice monocratico le controversie attivate con ricorso a partire dal 1° gennaio 2023.
Testimonianza scritta
Il Giudice tributario, in presenza di determinati presupposti, può ammettere la prova testimoniale in forma scritta, mentre resta inammissibile il giuramento. Alla testimonianza scritta prevista anche per gli organi della giustizia tributaria si applicano le stesse regole previste per la testimonianza scritta di cui all'art. 257 bis c.p.c del Codice di procedura civile. Se poi la pretesa tributaria si fonda su verbali o atti facenti fede fino a querela di falso, la testimonianza scritta è ammessa esclusivamente su circostanze oggettive, che però devono essere diverse da quelle che ha attestato il pubblico ufficiale. Questa novità entrerà in vigore in relazione ai ricorsi che saranno notificati dopo l'entrata in vigore dell'intera riforma.
Conciliazione e mediazione
Per incentivare la conciliazione giudiziale delle cause si prevede che, se la parte che rifiuta la proposta conciliativa ottiene poi, al termine del giudizio, il riconoscimento di una pretesa inferiore rispetto a quella prospettata in sede di conciliazione a suo carico vengono poste le spese del giudizio maggiorate del 50%. Se poi non viene accolta la proposta di mediazione o il reclamo viene rigettato, chi è soccombente dopo l'accoglimento delle ragioni espresse in queste sedi dell'altra parte, sarà gravato dalle spese del giudizio. Il funzionario che rigetta il reclamo o che non accoglie la proposta di mediazione può andare incontro a una responsabilità amministrativa.
Contenzioso tributario in Cassazione
Prevista l'istituzione, presso la Corte di Cassazione, di una Sezione civile destinata ad occuparsi delle sole controversie tributarie e una nuova procedura per definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti attraverso il pagamento di una percentuale che varia (dal 5 al 20%) al variare dell'importo della causa e che deve tenere conto comunque di eventuali somme già versate.
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Data: 15/09/2022 08:00:00Autore: Annamaria Villafrate