Successioni: intangibilità della legittima in senso quantitativo
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 13310/2002
Alla stregua di questo principio, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che non commette violazione degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la piena proprietà di contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge.
L'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce infatti assegnazione di legato, ma istituzione di erede e l'attribuzione della piena proprietà di alcune categorie di beni vale come istituzione di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.
Data: 31/08/2002Autore: Roberto Cataldi