Responsabilità extracontrattuale per i danni ai clienti del supermercato
Brevi note della recente Cassazione Civile sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli esercizi commerciali
- Responsabilità del supermercato
- La Cassazione Civile in tema di custodia
- La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Responsabilità del supermercato
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Mentre usciva dal locale del supermercato e dopo aver fatto la spesa, la cliente, era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all'improvviso, riportando lesioni personali.La vittima chiedeva il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale del supermercato per l'inadempimento degli obblighi di protezione connessi al contratto di vendita, quali obbligazioni accessorie ed ulteriori rispetto a quelle principali, ex art. 1476 c.c. e comportante l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
La Cassazione Civile in tema di custodia
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La Corte di Cassazione Civile n. 16224/2022, al contrario, riteneva infondata la richiesta poiché l'evento generatore del danno rappresentava una responsabilità extracontrattuale a carico del supermercato, quale custode delle cose in uso e/o poste nel locale commerciale.
Si evidenziava che "l'interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all'interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall'acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale".
Quando il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all'interno dei locali, emerge l'ipotesi della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (Cass. civ. n.993/2009; Cass. civ. n.4476/2011; Cass. civ. n.12027/2017).
Nel caso di specie, pertanto, l'interesse della cliente danneggiata atteneva alla conservazione della propria integrità fisica dinanzi alle potenzialità dannose delle cose che si trovavano all'interno dei locali (ivi comprese le porte automatiche di chiusura dell'esercizio). Una tutela, come detto, ascrivibile alla responsabilità extracontrattuale del supermercato, quale custode delle cose medesime, tanto nella fase antecedente quanto nella fase successiva al contratto di compravendita delle merci.
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
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Nell'illustrare la tematica, la S.C., ha evidenziato il concetto di "tutela" nei rapporti da obbligazione negoziale (responsabilità contrattuale) e quelli derivanti da una potenzialità dannosa delle cose che si trovano, ad esempio, nei locali di un supermercato (responsabilità extracontrattuale).
Dal punto di vista della disciplina generale dell'obbligazione, infatti, "poiché la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all'interesse creditorio (art. 1174 c.c.), è a quest'ultimo che occorre guardare per determinarne l'esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento".
Così, ad es., nel trasporto di persone o di cose, "l'interesse creditorio non viene soddisfatto con il mero trasferimento delle prime o delle seconde da un luogo all'altro (art. 1678 c.c.) ma, nel primo, con la riconsegna delle cose integre al destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità stabilite dal contratto o dagli usi (Cass. civ. n. 21850/2017) e, nel secondo, con il trasferimento delle persone, incolumi, nel luogo di destinazione" (Cass. civ. n. 2496/2004).
Allo stesso modo, nel contratto di albergo, "l'obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo" (Cass. civ. n.25396/2009).
L'esatto adempimento dell'obbligazione richiede che il debitore "impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art.1176, primo comma, c.c.) o professionali (art. 1176, secondo comma, c.c.) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l'esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio. Dunque, anche l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita (si pensi, ad es., al caso in cui l'obbligo di consegnare la cosa potenzialmente dannosa debba essere eseguito nei locali dell'impresa o dell'abitazione del compratore, con rischio di pregiudizio dei suoi dipendenti o dei suoi familiari) può richiedere l'osservanza delle cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi. Tali cautele, peraltro, rientrano nel contenuto della prestazione oggetto della obbligazione dedotta nel contratto (non in quello di eventuali obbligazioni accessorie, distinte ed ulteriori)" .
Nel caso di "vendita", come nel nostro caso, l'obbligo di consegna della cosa venduta é diverso dalla vendita conclusa all'interno del supermercato, quando l'eventuale pericolo all'incolumità fisica del compratore non derivi dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore, ma dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all'interno del locale di quest'ultimo.
Il rischio di danno, infatti, non essendo legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale concerne, allo stesso modo, tanto la persona che abbia provveduto all'acquisto, quanto la persona che non vi abbia provveduto, ma che comunque si trovi all'interno dei locali.
Data: 24/05/2022 09:00:00Autore: Roberto Paternicò