Banca inadempiente se non informa sui rischi del prodotto venduto
In materia di servizi di investimento mobiliare, la banca è tenuta a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'investimento nonché sui i caratteri propri della società emittente (eventuali difficoltà finanziarie, inadeguatezza del patrimonio, situazione de mercato sul prodotto, eventuali indagini avviate sul titolo, ecc.).
L'assenza di una tale attività esplicativa integra una specifica e distinta ragione di inadempimento della banca e l'esistenza dell'inadempimento, quanto all'informativa sullo strumento finanziario, non può escludersi nemmeno nell'ipotesi in cui la banca abbia segnalato al cliente la non adeguatezza o appropriatezza dell'operazione.
La disciplina sull'obbligo informativo quanto allo strumento finanziario è finalizzata a consentire scelte di investimento consapevoli, in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi (art. 27, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007. Ha, quindi , finalità diverse dalla valutazione , che la banca è tenuta a fare, dell'appropriatezza e dell'adeguatezza dell'operazione.
Infatti, precisa la Corte Suprema (Cass. n. 14208/2022) " la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sè, avendo riguardo, tra l'altro, e per quanto qui rileva, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza)".
La segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è, dunque, in sè idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento giacchè la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo.
Da tale autonomia discende il principio secondo cui l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura dei titoli acquistati essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento al fine di valutare l'inadempimento.
Il principio potrà essere utilizzato da tutti i risparmiatori che hanno acquistato titoli illiquidi (quali , per esempio, quelli della Banca Popolare di Bari) senza essere stati informati della loro natura e dei rischi connessi alle vicende finanziarie della società che vendeva loro detti titoli.
Avv. Vincenzo Vitale - Avv. Silvia Vitale
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Data: 30/05/2022 12:00:00Autore: Vincenzo Vitale