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Avvocati dello Stato: legittimo il tetto retributivo

La Consulta rigetta la questione di legittimità con cui il CdS contesta la decurtazione degli emolumenti degli Avvocati di Stato


Compensi e tetto retributivo Avvocati di Stato

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E' legittimo considerare le spese di lite e gli onorari che vengono liquidati dal giudice con la sentenza e posti a carico delle controparti, ai fini del calcolo del tetto retributivo, che deve essere corrisposto dalle PA agli Avvocati di Stato. Il tetto retributivo per la Consulta infatti non è un prelievo tributario. Occorre inoltre considerare che quando il giudice con sentenza dispone che la PA, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legale, di queste il 75% è ripartita tra procuratori e Avvocati di Stato, come componente aggiuntiva della retribuzione. La natura premiale di questi riconoscimenti è del tutto coerente con il tetto stipendiale previsto per gli Avvocati di Stato, perché misura di contenimento della spesa pubblica. Questo in sintesi quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2022 (sotto allegata).

Per il Consiglio di Stato la decurtazione automatica è illegittima

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Il Consiglio di Stato porta all'attenzione della Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa all'art. 9, comma 1 dl n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in combinato disposto con l'art. 23 – ter comma 1 del dl n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che richiama il limite retributivo del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Il CdS espone che un avvocato dello Stato ha impugnato il provvedimento con il quale è stata effettuata la trattenuta sui compensi professionali in relazione al primo trimestre 2015 nella misura di quasi 7.800,00 euro. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del suo diritto alla liquidazione senza decurtazione degli emolumenti dovuti ai sensi dell'art. 2 RD 1161/1933, chiedendo in subordine il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di pagamento o per ritardo della conclusione del procedimento amministrativo.

L'avvocato non ritiene infatti di dovere la trattenuta di cui all'art. 23 ter del dl 201/2011, né di dovere alcuna altra ritenuta.

Il CdS ritiene che tale motivo di ricorso debba essere approfondito in quanto: "la decurtazione dei compensi professionali relativi al primo quadrimestre del 2015 e agli anni successivi, lamentata dal ricorrente, discende, «in modo automatico e vincolato», dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in combinato disposto con l'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito."

"Ad avviso del giudice rimettente, i compensi in esame hanno si? natura retributiva, ma «la loro provvista non [sarebbe] a carico sostanziale del bilancio dello Stato, ma dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato», con la conseguenza che essi sarebbero estranei a obiettivi di contenimento della finanza pubblica. Lo Stato, infatti, e? solamente «il soggetto che li riscuote dai terzi e li redistribuisce, ma non ne e? l'avente diritto ne? ne e? gravato».

Questo perché "i compensi professionali corrisposti agli avvocati e ai procuratori dello Stato a cui fa riferimento il censurato art. 9 comprendono, a seguito della novella introdotta dalla medesima disposizione, solamente le somme per onorari e diritti liquidate dal giudice in sentenza e corrisposte dalle controparti soccombenti, che vengono ripartite secondo le modalita? stabilite dal d.P.C.m. del 29 febbraio 1972 (Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione) alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario."

Le norme richiamate per il Consiglio di Stato risultano in contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione perché discriminano gli Avvocati di Stato, ledendo il principio di uguaglianza tributaria e aggravando gli effetti della progressione tributaria.

Dette norme violerebbero inoltre l'art 81 Cost. dedicato all'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle fasi avverse o favorevoli del ciclo economico in quanto, trattasi "di entrate prelevate ai debitori, «ma poi incamerate dallo Stato, non venendo piu? distribuite una volta raggiunto il "tetto" individuale: sicche? ci si troverebbe di fronte ad un ulteriore prelievo dissimulatamente tributario [che] prescinde, nel modus operandi, da adeguamenti alle mutate condizioni del ciclo economico».

Le norme si porrebbero infine in contrasto anche con l'art. 36 Cost. perché vanno a ledere il principio della proporzionalità tra lavoro e retribuzione, ma anche con l'art. 23 Cost, in base al quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

La decurtazione non è un prelievo tributario

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La Corte Costituzionale però, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dichiara infondate le questioni di legittimità sollevate per le seguenti ragioni: