Infrastrutture critiche
- Infrastrutture critiche europee e necessità di migliorarne la protezione
- La Direttiva 2008/114/CE del Consiglio Europeo e il D.Lgs. n. 61/2011
- Individuazione delle ICE
- Responsabilità
- Protezione e sicurezza
Infrastrutture critiche europee e necessità di migliorarne la protezione
Con il Decreto Legislativo n. 61/2011 dell'11/04/2011, in G.U. 04/05/2011, si recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea 114/2008, recante norme e disposizioni per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee per migliorarne la protezione.
Con l'espressione "infrastrutture di un paese" s'identificano quell'insieme di opere pubbliche (c.d. capitale fisso sociale), che ne costituiscono la base dello sviluppo economico-sociale e forniscono una serie di servizi indispensabili per il buon funzionamento dello stesso.
Con il termine "infrastrutture critiche" si precisa ancor di più quell'insieme di strutture collegate e coordinate in un paese industrializzato che producono un continuo flusso di merci e "servizi essenziali" per l'organizzazione, la funzionalità e la stabilità del paese stesso.
L'importanza del buon funzionamento (continuo e coordinato) delle infrastrutture critiche per la loro strategicità è necessario al funzionamento del paese.
Per "servizi pubblici essenziali" si devono intendere tutte le prestazioni di carattere pubblico e generale di rilevante interesse che sono destinate alla collettività intera, poiché garantiscono il benessere sociale ed economico di un paese e sono pertanto indefettibili e garantiti dallo Stato.
La Direttiva 2008/114/CE del Consiglio Europeo e il D.Lgs. n. 61/2011
Il d.lgs. n. 61/2011 (entrato in vigore il 5 maggio 2011) in attuazione della Direttiva 2008/114/CE avvicina le diverse legislazioni nazionali in materia di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e la necessità di migliorarne la protezione.
Per infrastruttura critica europea si deve intendere una struttura ubicata in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto negativo su almeno due Stati membri.
Il decreto individua e designa le infrastrutture critiche europee e valuta la necessità di migliorarne la protezione definendone «le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali».
Il compito di individuare e designare le infrastrutture critiche europee è stato affidato al Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione («NISP»), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. 5 maggio 2010 recante l'organizzazione nazionale per la gestione di crisi.
Il NISP svolge la funzione d'individuare e designare le ICE in collaborazione con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, per il settore energia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti.
I Presidente del Consiglio dei Ministri individua tra le strutture già esistenti quella che verrà denominata "struttura responsabile".
Individuazione delle ICE
La struttura responsabili individua le potenziali ICE.
I Ministeri competenti trasmettono alla struttura responsabile, con decreto dirigenziale, i nominativi delle infrastrutture situate in Italia o in Europa da designare come strutture di interesse per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione.
A tale fine è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali che tengono conto di possibili vittime, conseguenze economiche e sociali per la popolazione sotto diversi aspetti.
Il NISP (Nucleo interministeriale situazione e pianificazione) determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente critica.
La struttura responsabile informa il NISP sull'individuazione di potenziali ICE in Italia o in UE, ne verifica l'effettiva criticità e riceve comunicazioni (o invia) alla Commissione Europea richieste di incontri bilaterali (o multilaterali) con altri paesi per fissare limiti comuni nei sistemi di valutazione intersettoriali e per verificare gli eventuali effetti negativi esterni ed intrinseci.
Nel caso in cui l'infrastruttura è presente sul nostro territorio nazionale e la proposta parte dalla struttura responsabile il NISP valuta ed esprime il consenso (o non dà in consenso) sulla possibilità di designarla come critica (IC), ma quando la proposta parte da NISP l'infrastruttura è designata (eventualmente) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto e comunicato alla struttura responsabile per gli adempimenti successivi.
Responsabilità
I diversi Ministeri coinvolti pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la protezione delle ICE ubicate nel territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e tenendo informato il NISP che è il punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE), con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
A livello locale la responsabilità della protezione delle singole installazioni costituenti le ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
Il NISP assolve la funzione di collegamento tra gli operatori e i Prefetti interessati informandoli delle iniziative europee per la formazione e lo sviluppo delle migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione.
Il NISP rappresenta il punto d'incontro nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
Protezione e sicurezza
Presso ogni ICE è individuato un funzionario di collegamento in materia di sicurezza.
L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari ministeriali ed avvia la procedura di rilascio al funzionario di collegamento del nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE.
I funzionari dei Ministeri interessati, la struttura interessata e il proprietario della struttura redigono (entro un anno) o aggiornano il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria.
Il PSO contiene tutti i documenti di analisi dei rischi e tutti i dati riguardanti la struttura che sono considerati e trattati come informazioni sensibili delle Infrastrutture Critiche del paese.
Alle informazioni sensibili relative alle IC è attribuita adeguata classifica di segretezza ed è consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie inerenti la struttura.
Il NISP, inoltre, è tenuto ad elaborare ogni due anni i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un ICE designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.
Avv. Pietro Bilotta
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Data: 30/05/2022 13:00:00Autore: Pietro Bilotta