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Le fideiussioni specifiche non ledono la concorrenza

Non si applicano i principi sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 alle fideiussioni specifiche perché frutto di un accordo diretto tra banca e cliente


Debito garantito da fideiussione

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Il Tribunale di Forlì, nella sentenza n. 486/2022 (sotto allegata), sancisce l'inapplicabilità del principio sancito dalle Su n. 41994/2021 alle fideiussioni specifiche, vediamo perché.

Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo loro notificato da una S.p.a. Quest'ultima, nella sua qualità di cessionaria di un credito, chiede il pagamento ai garanti suddetti della somma di 3.145.700,00.

L'ingiungente espone che in data 12.22.2015 la stessa si è accollata le quote di un debito in capo a una s.p.a e con separato accordo la debitrice principale ha sottoscritto un piano di rientro per il debito accollato pari a 7.175.676,29. In base al contratto di accollo le parti hanno convenuto che il mancato pagamento di sole due rate degli interessi del preammortamento o della sola quota capitale avrebbe condotto alla decadenza del beneficio del termine per la debitrice e che i due garanti avrebbero assicurato il pagamento del dovuto, in virtù di un contratto fideiussorio, nei limiti dell'importo di 3.145.700,00.

Nell'aprile del 2017 le garanti vengono informate della revoca dell'affidamento alla debitrice principale, che cedeva in blocco tutti i suoi crediti e i suoi debiti, compreso il credito in oggetto.

Con atto del 2018 i crediti ceduti dalla debitrice originaria venivano ceduti nuovamente e trasferiti a un fondo di investimento.

Alla suddetta ingiunzione le garanti si oppongono eccependo la nullità dei contratti fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza, stante la riproduzione delle clausole di cui allo schema Abi, oggetto di censura da parte della Banca d'Italia.

La fideiussione è valida perché specifica

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La S.p.a contesta però l'applicabilità all controversia della legge italiana perché deve ritenersi che la stessa sia soggetta alla legge della Repubblica di San Marino, perché in essa si trova la sua sede.

Nel merito invece l'opposta deduce l'infondatezza della eccepita nullità in quanto la fideiussione è specifica non omnibus. In subordine chiede infine di limitare la nullità alle sole clausole che corrispondono al modello ABI.

Fideiussione specifica: decreto ingiuntivo confermato

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Il Tribunale di Forlì però respinge l'opposizione per tutta una serie di ragioni che si vanno a illustrare.

Prima di tutto, per quanto riguarda la legge applicabile al caso di specie il Tribunale ritiene applicabile quella italiana perché, come già chiarito dal Tribunale di Rimini "le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico, essendo a presidio di interessi pubblici, afferenti al corretto funzionamento del mercato del credito, alla salvaguardia del risparmio e alla tutela della parte più debole dei rapporti bancari".

A tale proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218/1995 che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale dispone che "1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana."

Fatta questa premessa e passando all'analisi della questione principale della fideiussione il Tribunale di Forlì ricorda che in materia, sono intervenute di recente le Su con la pronuncia n. 4994/2021. Con questa sentenza gli Ermellini hanno posto fine a un annoso dibattito relativo alle fideiussioni omnibus sancendo che: "nei casi in cui nel contratto di fideiussione omnibus a valle siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, il medesimo è nullo limitatamente ad esse, in quanto riproduttive dello schema illecito a monte, adottato in violazione della disciplina antitrust sia nazionale che eurounitaria, salvo che sia dimostrata una diversa volontà delle parti -nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità-."

Nel caso di specie però non è stata rilasciata una fideiussione omnibus, ma specifica, a garanzia di una specifica operazione bancaria. La fideiussione è stata infatti prestata a garanzia delle obbligazioni assunte sulla base della convenzione di accollo, contratta tra Banca e debitore principale e del piano di rientro relativo al debito contratto.

La specificità della fideiussione la pone quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca di'Italia n. 55/2005 "che ha dichiarato la contrarietà alla l. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus riproduttive di tale schema contrattuale vietato a monte."

In effetti, a pensarci bene la fideiussione omnibus soggiace a uno schema contrattuale in cui la contrattazione tra banca e cliente è nulla. Al contrario, per quanto riguarda la fideiussione specifica, si presume che la stessa sia il risultato di un dialogo tra banca e cliente. Presunzione che può essere superata solo dalla dimostrazione della presenza nel contratto di clausole omogenee a proposte da altri istituti, tanto da far ritenere che sussista un'intesa restrittiva della concorrenza.

Nn è applicabile di conseguenza neppure il principio, sancito sempre dalle SU, che dispone la nullità parziale delle clausole, anche perché l'opponente non ha dimostrato "l'usuale utilizzo da un novero di istituti bancari dello stesso schema di fideiussione che, percio?, si rivela il risultato di una prassi uniforme, dunque, frutto di intese anticoncorrenziali a monte."

Il decreto ingiuntivo quindi deve essere confermato.

Si ringrazia la Dott. asa Alessandra Celano, Funzionario UPP per l'invio del provvedimento

Data: 02/06/2022 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate