Niente assegno divorzile senza sacrifici
- Niente assegno di divorzio senza sacrifici
- Trascurati i sacrifici e la convivenza prematrimoniale
- Nessun sacrificio della donna
Niente assegno di divorzio senza sacrifici
Non spetta l'assegno di divorzio alla moglie che non prova i sacrifici fatti per la famiglia. Il matrimonio comunque è durato poco e durante lo stesso ha conservato il lavoro. Non ha importanza inoltre ai fini della misura la convivenza prematrimoniale. Questa solo una parte della motivazione dell'ordinanza n. 16604/2022 (sotto allegata), con cui gli Ermellini hanno respinto il ricorso di una ex moglie che si è vista rigettare la richiesta dell'assegno di divorzio.
La vicenda processuale
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale nega alla ex moglie l'assegno divorzile. Il matrimonio è durato solo sei anni, la precedente convivenza prematrimoniale non rileva, la donna non ha provato il suo contributo alla formazione del patrimonio, non ha rinunciato ad aspettative di carriera ed economiche.
In ogni caso, stante la breve durata del matrimonio, anche se la moglie avesse interrotto un'attività lavorativa, avrebbe potuto riprenderla. Dalle dichiarazioni dalla donna è emerso comunque che la stessa, anche durante il matrimonio, ha conservato una sua capacità lavorativa e che la stessa non è venuta meno in seguito, stante la mancata relazione tra la patologia tiroidea della donna e il lavoro.
La moglie non ha fornito inoltre la prova di essersi adoperata nella ricerca di una nuova occupazione, stante il fatto che le esperienze pregresse non erano lontane nel tempo. La stessa comunque è titolare di un immobile che le garantisce un fisso mensile e ha disponibilità liquide che nel 2014 ammontavano a 100.000,00 euro.
Trascurati i sacrifici e la convivenza prematrimoniale
La donna nel ricorso in Cassazione solleva due motivi di doglianza avverso la decisione che le ha negato l'assegno di divorzio.
Con il primo motivo contesta le conclusioni della Corte di Appello, ritenendo di aver provato in corso di causa l'abbandono della città di origine, le rinunce alla carriera fatte per occuparsi della figlia e per permettere al marito di fare carriera, tanto che lo stesso è diventato parlamentare. Trascurata anche la rilevanza della convivenza prematrimoniale e la contrazione dei suoi redditi, visto che è stata costretta a relegare la sua attività a mero contorno della vita familiare e del marito in carriera. La Corte non ha quindi tenuto conto del fatto che i progetti della coppia sono stati realizzati anche grazie al contributo della stessa.
Con il secondo contesta invece la valutazione, da parte della Corte di appello, dell'incidenza sulla causa della SU n. 18287/2018 ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
Nessun sacrificio della donna
La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo immeritevole di accoglimento e il secondo inammissibile.
La Corte ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, rileva la disparità economica dei coniugi, se è frutto di decisioni comuni e se uno dei coniugi ha sacrificato le proprie aspettative professionali.Rileva altresì la durata del matrimonio, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare, le potenzialità reddituali e patrimoniali e l'età del coniuge richiedente.
Passando al caso di specie la Corte rileva però che non sono emersi in corso di causa i sacrifici, anche professionali della donna, durante la convivenza prematrimoniale. Non rileva neppure ai fini del riconoscimento dell'assegno, che i redditi della moglie si siano contratti stante la mancata prova del contributo della stessa alla conduzione della famiglia.
In sostanza non è emersa una correlazione tra vita matrimoniale e peggioramento delle condizioni economiche della stessa.
Inammissibile invece il secondo motivo perché la sentenza delle Sezioni Unite del 2018 è stata emessa in pendenza di causa. La ricorrente avrebbe quindi dovuto chiedere la rimessione in termini durante il giudizio di appello.
Inapplicabile comunque al caso di specie l'istituto del prospecting overruling perché non può essere invocato se i mutamenti giurisprudenziali riguardano norme di diritto sostanziale.
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Data: 04/06/2022 21:00:00Autore: Annamaria Villafrate